Contabilità

Integrativa per adeguarsi alla verifica

di Massimo Bellini e Enrico Ceriana

Aggiustamento “volontario” al valore normale delle transazioni intra-gruppo per gli anni aperti ai fini fiscali evitando la doppia imposizione. L’apertura potrebbe essere inserita nello schema di provvedimento del direttore delle Entrate, attuativo dell’articolo 31 quater, comma 1, lettera c), del Dpr 600/1973, attualmente in consultazione pubblica.

Il provvedimento disciplina la procedura che imprese residenti e stabili organizzazioni di soggetti non residenti potranno seguire per ottenere il riconoscimento di una variazione in diminuzione in Italia a fronte di una rettifica definitiva conforme al principio di libera concorrenza (arm’s length) effettuata da uno Stato con il quale è in vigore una convenzione che consenta un adeguato scambio di informazioni (articolo 110, comma 7, del Tuir, secondo periodo).

Per i gruppi multinazionali con transazioni intra-gruppo ricorrenti la rettifica estera conforme al principio di libera concorrenza subita per alcuni anni potrebbe comportare la necessità o l’opportunità di rivedere la transfer pricing policy e rettificare i prezzi applicati negli altri anni aperti ai fini fiscali, non ancora oggetto di contestazione. Una delle strade che potrebbero essere seguite è quella di ricorrere a dichiarazioni integrative al fine di adeguare prezzi e/o margini ai principi emersi dalla verifica che ha comportato l’aggiustamento arm’s length. In tal modo si ridurrebbero significativamente i rischi di ulteriori contestazioni di Tp in capo alla consociata estera.

Si pone tuttavia il problema della rettifica corrispondente delle transazioni intra-gruppo in Italia e del conseguente recupero delle maggiori imposte pagate.

Attualmente nel nostro paese le procedure amichevoli previste dai trattati contro le doppie imposizioni e la convenzione arbitrale 90/436/Cee (Map) non sono attivabili per gli anni in cui il contribuente ha “generato” la doppia imposizione autonomamente (ad esempio, integrative). Il tema è stato affrontato nel progetto Beps (azione 14) a seguito del quale sono state inserite modifiche al commentario Ocse per consentire di azionare le procedure amichevoli anche a seguito di correzioni da parte dei contribuenti. Al momento tuttavia l’Italia non sembrerebbe aderire a tale approccio in quanto è richiesto che vi sia una misura fiscale intrapresa da uno degli stati coinvolti (la posizione è stata recentemente confermata in sede di peer review sull’azione 14).

Lo schema di provvedimento potrebbe pertanto essere integrato in modo da prevedere esplicitamente la possibilità di recuperare le maggiori imposte pagate in Italia anche in relazione agli aggiustamenti fatti autonomamente dalle consociate estere, e questo a maggior ragione sarebbe utile per quegli ordinamenti (come la Germania) dove la presentazione della dichiarazione integrativa per gli anni aperti a seguito di rettifica Tp non è un comportamento discrezionale ma è la precisa conseguenza di obblighi di legge. In tal modo si potrebbe ridurre al minimo la doppia imposizione e i rischi derivanti da rettifiche di Tp per tutti gli anni aperti, rendendo di fatto la procedura interna più efficace e flessibile delle Map.

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