Adempimenti

Interessi passivi, ultimo anno con le vecchie regole

di Marco Piazza

Per le norme sulla deducibilità degli interessi passivi e sugli aiuti alla crescita economica, il 2018 è l’ultimo anno di una fase storica. L’articolo 96 del Testo unico è stato totalmente sostituito dal cosiddetto decreto Atad (Dlgs 142/2018), con effetto dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 e l’Ace è stata soppressa a decorrere dal 1° gennaio 2019 dalla legge di Bilancio 2019 , anche se riproposta, in forma diversa, dal decreto crescita (Dl 34/2019).

Interessi passivi

Il decreto Atad, introducendo l’articolo 162-bis e modificando l’articolo 96 del Testo unico, ha finalmente coordinato la normativa fiscale con le modifiche che, nel tempo, hanno interessato il bilancio delle società, specie di quelle finanziarie. Per effetto di queste norme l’indeducibilità degli interessi passivi eccedenti il 30% del reddito operativo lordo riguarda, fra l’altro, anche le società finanziarie captive di gruppi industriali, che non sono più considerate intermediari finanziari.

La regola della deducibilità nei limiti del 30% del reddito operativo lordo, invece, non si applica:

alle banche, e agli altri intermediari Ifrs, autorizzati a erogare finanziamenti nei confronti del pubblico, di cui all’articolo 106 del Tub, vigilati da Banca d’Italia;

ai confidi minori e agli operatori del microcredito;

alle imprese di assicurazione nonché alle società capogruppo di gruppi assicurativi;

alle società di gestione di fondi comuni d’investimento e alle Sim, nonché, si ritiene, alle fiduciarie.

Nel corso del 2018, l’Agenzia ha più volte fornito chiarimenti sulla riportabilità delle eccedenze di interessi passivi, sia in presenza di fusioni (risposte 62 e 94 del 2018), sia nel coordinamento con l’articolo 88 del Testo unico sulla non tassabilità delle sopravvenienze attive in esito alla chiusura di procedure concorsuali (risposte 85/E e 120/E del 2018).

L’Ace

Alcuni aspetti del decreto ministeriale 3 agosto 2017 che ha riformulato le norme attuative sono ancora poco chiari. L’Agenzia è intervenuta con diverse risposte importanti. Di particolare rilievo le risposte sulla riportabilità dell’Ace in presenza di particolari tipi di fusione: fusione inversa, fusione internazionale, fusioni di veicoli utilizzati nell’ambito di operazioni di acquisizione con indebitamento (risposte 86, 98, 109 127 del 2018 e 58 del 2019). È stato poi chiarito che per i soggetti Ias/Ifrs la differenza negativa emergente in una operazione di aggregazione aziendale contabilizzata fra i proventi in applicazione dell’Ifrs 3 non concorre alla formazione della base Ace.

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