Imposte

Investimenti, doppio regime Iva per le ricerche dei «negoziatori»

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di Marco Piazza

Finalmente chiarito - con una consulenza giuridica rilasciata dall’agenzia dell’Entrate ad Assogestioni - il regime Iva dei servizi di ricerca in materia di investimenti prestati dal negoziatore agli intermediari incaricati della gestione collettiva o individuale del risparmio sia prima che dopo l’entrata in vigore della direttiva Mifid II (3 gennaio 2018).

Prima dell’entrata in vigore della direttiva, i servizi di ricerca erano conglobati nel servizio di esecuzione di ordini esente da Iva. La direttiva impone agli intermediari negoziatori, per garantire maggiore trasparenza agli investitori, di identificare separatamente il costo relativo ai servizi di ricerca da essi prestati rispetto al costo dell’esecuzione degli ordini. Le nuove regole non riguardano, però, il servizio fornito dai negoziatori agli intermediari che svolgono la gestione collettiva del risparmio, che possono scegliere se continuare ad applicare la previgente disciplina o adeguarsi alle nuove regole.

L’Agenzia conferma che, prima delle modifiche, il servizio di ricerca in materia di investimenti non aveva un’autonoma rilevanza economica rispetto al servizio di esecuzione di ordini fornito dai negoziatori ai gestori individuali di portafogli, in quanto la remunerazione imputabile alla ricerca era compresa nell’unica commissione di negoziazione pagata al negoziatore. In altri termini, il servizio di ricerca si caratterizzava per un’incidenza economica sulla commissione di negoziazione pagata dal gestore al negoziatore. Pertanto, conferma l’interpretazione dell’associazione secondo la quale i servizi di ricerca conglobati nella negoziazione sono esenti da Iva.

A decorrere da 3 gennaio 2018 (entrata in vigore della Mifid II) il servizio di ricerca in materia di investimenti reso dai «negoziatori» agli intermediari che svolgono il servizio di «gestione individuale di portafogli» deve essere imputato ad un conto di pagamento aperto ad hoc e finanziato da uno specifico onere per la ricerca a carico del cliente, purché il gestore individuale stabilisca e valuti regolarmente un bilancio per la ricerca, sia responsabile della tenuta del conto di pagamento e valuti regolarmente la qualità della ricerca acquistata. Il corrispettivo deve quindi essere addebitato separatamente dalle «commissioni di negoziazione». Inoltre il corrispettivo deve essere indipendente dal numero e dal volume delle negoziazioni. Pertanto, nel nuovo quadro normativo i servizi di ricerca, limitandosi a rendere fruibili al gestore determinate informazioni (Corte di Giustizia, sentenza causa C-235/00, punto 41), non sono più riconducibili nell’ambito dei servizi di intermediazioni esenti da Iva. Se il servizio è svolto nei confronti dei gestori collettivi, non essendo obbligatoria l’applicazione della Mifid II, si può continuare a beneficiare del regime di esenzione Iva.

Per gli intermediari che decidessero di applicare facoltativamente la Mifid II, l’esenzione spetta purchè l’attività di ricerca sia inquadrabile come servizio essenziale per la «gestione di fondi comuni d’investimento». Quindi, per essere esenti, i servizi di ricerca devono formare un «insieme distinto, valutato globalmente che abbia l’effetto di adempiere le funzioni specifiche ed essenziali del servizio» per il quale è prevista l’esenzione, vale a dire, “della gestione del fondo” (Corte di Giustizia, sentenza causa C-169/04). In presenza di questa opzione sarà, quindi, necessaria un’attenta valutazione.

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