Imposte

Investimenti in start up innovative, lo sgravio in eccesso si riporta fino al terzo periodo successivo

Entro 60 giorni dall’investimento va acquisita la certificazione della società sul rispetto dei limiti dei conferimenti

di Davide Cagnoni e Angelo D'Ugo

Per beneficiare delle detrazioni/deduzioni sugli investimenti in start up e Pmi innovative ed evitare future contestazioni del Fisco è fondamentale acquisire tutta la documentazione necessaria, da conservare insieme a quella rilevante ai fini del modello Redditi 2020. Inoltre, occorre fare attenzione alle regole da seguire.
I documenti da conservare

In primo luogo, nel rispetto del decreto 7 maggio 2019 (che disciplina le modalità di accesso agli incentivi fiscali per gli investimenti in start up e Pmi innovative effettuati da persone fisiche o società), entro 60 giorni dal conferimento va acquisita la certificazione rilasciata dalla società oggetto dell’investimento, che attesti il mancato superamento del limite complessivo dei conferimenti, pari a 15 milioni di euro.
Ai fini del calcolo dell’importo massimo rilevano tutti i conferimenti agevolabili ricevuti nei periodi d’imposta del regime agevolato. In caso di superamento della soglia, invece, la società deve attestare l’importo per cui spetta la deduzione o detrazione. In aggiunta, va acquisita copia del piano di investimento della società, nel quale siano riportate le informazioni sull’oggetto dell’attività dell’impresa, sui relativi prodotti, nonché sull’andamento (previsto o attuale), di vendite e profitti.
L’uso delle eccedenze
Per i soci di Snc e Sas il limite di un milione dell’investimento agevolabile va riferito al conferimento fatto dalla società e l’importo su cui calcolare il beneficio è determinato in proporzione alle quote di partecipazione agli utili detenute dai soci. Se la detrazione supera l’imposta lorda, l’eccedenza è sfruttabile per l’Irpef dovuta nei periodi d’imposta successivi, ma non oltre il terzo, fino a concorrenza del suo ammontare. Per i soggetti Ires, invece, se l’ammontare deducibile supera il reddito complessivo, l’eccedenza può essere usata per ridurre il reddito dei periodi d’imposta successivi, ma non oltre il terzo, fino a concorrenza del relativo ammontare. In caso di opzione per la trasparenza fiscale, l’eccedenza è deducibile dal reddito complessivo di ciascun socio in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione agli utili.
Il consolidato fiscale
In caso di opzione per il consolidato fiscale, l’eccedenza è deducibile dal reddito complessivo globale di gruppo dichiarato, fino a concorrenza dello stesso. Anche in questa ipotesi, l’eccedenza si deduce dal reddito complessivo dei periodi d’imposta successivi, ma non oltre il terzo, dichiarato dalle singole società fino a concorrenza del suo ammontare. Le eccedenze ante opzione, invece, non sono attribuibili al consolidato, ma restano deducibili dal reddito delle singole società.
I conferimenti

Ai fini dell’agevolazione rilevano solo i conferimenti in denaro, iscritti nelle voci del capitale sociale e della riserva da sovrapprezzo azioni/quote della beneficiaria. Si considera conferimento in denaro anche la compensazione dei crediti in sede di sottoscrizione di aumenti del capitale, fatta eccezione per quelli risultanti da cessioni di beni o prestazioni di servizi diverse da quelle previste dall’articolo 27 del Dl 179/2012.

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