Iri: va chiarito il calcolo del credito d’imposta riconosciuto ai soci
Tassazione soft per le riserve dopo il quinquennio di Iri. La manovrina appena approvata precisa che, qualora dopo la cessazione del regime vengano prelevate riserve già tassate con imposta proporzionale, i soci dovranno far concorrere l’importo al proprio reddito imponibile, ma usufruiranno di un credito d’imposta pari all’Iri a suo tempo versata dalla società.
Ma ricostruiamo il quadro normativo. La legge 232/16 ha introdotto nel Tuir il nuovo articolo 55-bis che disciplina la tassazione opzionale degli utili delle imprese Irpef in contabilità ordinaria con aliquota pari a quella dell’Ires: si tratta della cosiddetta Iri, l’imposta sul reddito di impresa.
La norma, che intende equiparare la tassazione delle Snc e delle Sas a quella delle Srl, prevede che gli utili distribuiti ai soci vengano portati in deduzione dell’imponibile Iri e, al contempo, tassati in capo ai percettori come ordinari redditi d’impresa. Ciò che residua (reddito d’impresa lordo meno prelievi dei soci, cioè in sostanza utile non distribuito) viene dunque tassato al 24% come in una Srl.
Il meccanismo impositivo presenta talune problematiche applicative in parte risolte durante Telefisco 2017. Tra i dubbi più rilevanti, restava, prima del decreto legge 50/17, quello riguardante la sorte degli utili già tassati a Iri che vengono distribuiti dopo la cessazione, per qualsiasi motivo, del regime.
La norma originaria (articolo 55-bis, comma 6 del Tuir) stabilisce solo che, in presenza di distribuzioni di riserve formate con utili di esercizi precedenti all’avvio dell’Iri (e dunque già imputati per trasparenza al socio), non si applica il sopra descritto regime dei prelievi. Si prevede inoltre che, in presenza di riserve “miste”, le somme distribuite si considerano formate prioritariamente con utili di esercizi anteriori.
Nulla viene, invece, detto in relazione alle riserve formate e tassate in regime Iri, che vengono distribuite successivamente. La lacuna è stata colmata dall’articolo 58 del Dl 50/17, che stabilisce che i prelievi di somme effettuati a carico delle riserve di utili formate negli esercizi di applicazione dell’Iri, nei limiti in cui le stesse sono state assoggettate a tassazione proporzionale, concorrono integralmente a formare il reddito del percettore (scontando l’Irpef progressiva), con attribuzione di un credito di imposta pari all’Iri applicata dalla società su questi utili. Il meccanismo dovrebbe ripristinare il trattamento fiscale che si sarebbe applicato in mancanza dell’opzione per l’Iri. Il credito di imposta spetta ai soci presenti al 31 dicembre dell’anno in cui interviene la distribuzione di tali riserve. La disposizione non chiarisce, però, come questo credito d’imposta debba essere calcolato. Secondo una prima interpretazione, al socio spetterebbe il 24% dell’importo effettivamente prelevato e dichiarato. In realtà, questo 24% non corrisponde all’Iri versata dalla società, dato che l’importo contabilizzato (e poi distribuito) è al netto dell’Iri, mentre l’imponibile è necessariamente al lordo (essendo l’Iri un costo indeducibile).
Secondo un’altra tesi, si dovrebbe considerare, come credito di imposta, l’Iri a suo tempo liquidata sull’utile “lordo”, che ha poi concorso a formare la riserva poi distribuita. Seguendo questa strada occorrerebbe però far concorrere al reddito l’importo prelevato, maggiorato del credito d’imposta. Ad esempio, si consideri una Snc che, in regime Iri, ha realizzato utili lordi di 5.000 (ipotizzando per semplicità che non vi siano variazioni fiscali diverse dall’Iri indeducibile), di cui 4.000 distribuiti ai soci e 1.000 trattenuti e tassati al 24% (Iri pari a 240 portata a conto economico a riduzione dell’utile di 1.000). Al termine dell’opzione, in bilancio residuano riserve tassate a Iri di 760 che vengono prelevate dai soci. Per ottenere lo stesso risultato che si avrebbe in regime di trasparenza, si dovrebbe imputare un reddito di 1.000 (anche se si distribuisce effettivamente 760) ai soci, somma su cui questi ultimi dovrebbero calcolare l’Irpef progressiva, scontando poi dal versamento il credito di imposta di 240 (24% di 1.000).
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