L’acquisizione a debito non configura elusione
L’acquisizione di una società mediante indebitamento non può essere considerata «abusiva del diritto» (articolo 10-bis della legge 212/2000) nel caso in cui i soci delle due società non siano gli stessi e l’operazione commerciale non sia priva di sostanza economica. Tale principio viene affermato dalla Ctp di Bergamo che nella sentenza 576/1/2017 (presidente e relatore Oldi) , andando di contrario avviso a due sue precedenti pronunce (vedi le sentenze 492/2016 e 25/2017), si è occupata dell’ipotesi di fusione per incorporazione di una società, preceduta dalla cessione di quote detenute nell’incorporata, previa rivalutazione delle stesse, e contestata dall’ufficio quale operazione abusiva.
Nel caso esaminato dal collegio, un contribuente aveva rivalutato le quote di partecipazione detenute in una società per azioni, cedendole successivamente al fratello e ai due figli di quest’ultimo, trattenendo come corrispettivo l’1% della quota ceduta. Il fratello del contribuente ed i suoi due figli, a distanza di sette giorni, cedevano la loro partecipazione nella Snc sempre alla Srl, previa rivalutazione delle quote sociali. A copertura del prezzo di acquisto delle quote, la Srl ricorreva a mutuo fondiario ed incorporava per fusione la Snc, di cui i contribuenti erano soci, iscrivendo un disavanzo di fusione.
L’ufficio fiscale contestava l’operazione, sostenendo che il pagamento del prezzo per l’acquisto della Snc sarebbe avvenuto con la distribuzione dei dividendi provenienti dalla stessa. Il risultato conseguito dal contribuente era quello di incassare in modo indiretto i dividendi della società incorporata per fusione, le cui partecipazioni sarebbero rimaste nella disponibilità del socio attraverso un possesso indiretto, essendo questi amministratore unico e titolare della quota maggioritaria delle azioni della società incorporante.
Per tale motivo, l’operazione, per il socio cedente, veniva riqualificata come recesso tipico e non come cessione di partecipazione, considerato che il vantaggio fiscale ottenuto sarebbe indebito e non ci sarebbe stata nessuna ragione economica per effettuare l’operazione.
La commissione ha, invece, stabilito che l’operazione non sarebbe elusiva, in quanto non sarebbe priva di sostanza economica. La cessione delle quote di partecipazione e successiva fusione per incorporazione non configurerebbero un comportamento “abusivo” sia perché la Srl (acquirente) è società di capitali con personalità giuridica autonoma e distinta dai soci, sia perchè l’indebitamento dell’acquirente mediante accensione di un mutuo non sarebbe privo di ragione economica, avendo acquisito il patrimonio economico dell’incorporata Snc.
Secondo la Ctp non vi sarebbe stata alcuna violazione della norma antiabuso, la quale, al comma 3, prevede che: «non si considerano abusive, in ogni caso, le operazioni giustificate da valide ragioni extrafiscali…. che rispondono a finalità di miglioramento strutturale e funzionale dell’impresa».
Ctp Bergamo, sentenza 576/1/2017