L’attività deve essere finalizzata agli utili
La
Ancora più in generale, la Suprema corte ha ribadito il principio di insindacabilità delle scelte imprenditoriali:
• «il sindacato di congruità dell’amministrazione finanziaria sui costi d’impresa … non può spingersi sino alla verifica oggettiva circa la necessità o quantomeno circa la opportunità di tali costi rispetto all’oggetto dell’attività» (Cassazione, 6320/2016).
• «l’ordinamento riconosce all’imprenditore la libertà di impostare la sua strategia d’impresa» (Cassazione, 6599/2002);
• «l’imprenditore è libero di concludere buoni o cattivi affari, un affare apparentemente cattivo può divenire buono in un diverso contesto» (Cassazione, 6337/2002).
Sul fatto che l’antieconomicità non possa essere assunta come parametro assoluto anche solo dal punto vista logico, è emblematica la sintesi espressa dalla Ctr Toscana (sezione XXI, 30 gennaio 2012 n. 6): «L’antieconimicità dell’impresa non può di per sé costituire prova di evasione fiscale, ma, come giustamente affermato, valere solo quale indizio, avendosi diversamente che tutte le aziende dovrebbero guadagnare e nessuna fallire».
Va tenuto conto anche del fatto che, negli anni più recenti, la Cassazione ha adottato una linea procedurale secondo cui è ammessa la contestazione di anti economicità da parte dell’amministrazione finanziaria (sentenza 21869/2016), mentre grava sul contribuente l’onere di dimostrare la validità delle operazioni poste in essere (da ultimo, tra le tante, si vedano le sentenze 1544/2017; 19408/2015; 14068/2014; 28075/2009).
È però evidente che questa dimostrazione, nel caso delle vendite sottocosto, è insita nella stessa natura delle operazioni, che hanno finalità (promozionali, di espansione o di fidelizzazione) di fatto già delineate dalla stessa legge che le regolamenta.
La detraibilità dell’Iva
Nelle contestazioni che vengono mosse alle imprese, le riprese spesso non si limitano alle imposte sui redditi, ma arrivano a
I verificatori però dimenticano che i principi in materia di imposte sui redditi, secondo i quali rientra nei poteri dell’amministrazione finanziaria la valutazione di congruità dei costi e dei ricavi, non sono immediatamente ed automaticamente applicabili in materia di detraibilità dell’Iva, che è un
La normativa comunitaria, infatti, riconduce il diritto alla detrazione alle sole esigibilità ed inerenza dell’acquisto del bene o servizio, senza contemplare alcun riferimento al valore del bene o servizio, al punto che, anche per la Corte europea, la circostanza che un’operazione economica sia effettuata ad un prezzo superiore o inferiore al prezzo normale di mercato appare irrilevante (Corte giustizia 20 gennaio 2005, causa C412/03, Hotel Scandic Gasabach).
Al contrario, il diritto alla detrazione può essere negato solo ove sia dimostrato che esso è invocato dall’imprenditore fraudolentemente o abusivamente: secondo la Corte di giustizia non vi sarebbe elusione od evasione fiscale se anche i beni o i servizi fossero forniti a prezzi artificialmente bassi o elevati fra parti che godano entrambe del diritto a detrazione Iva, essendo possibile solo a livello del consumatore la perdita di gettito fiscale (sentenza 26 aprile 2012, cause riunite C-621/10 e C-129/11, Balkan).
Questi principi sono stati fatti propri, con riferimento alla legislazione nazionale, nella recente sentenza della Cassazione 2875/2017 (in precedenza si veda la sentenza 10041/2014).
Peraltro, la Suprema corte ha sempre concluso ribadendo il
Nelle vendite sottocosto sono fuori di dubbio l’esistenza dell’operazione, nonché la finalità degli acquisti all’esercizio dell’attività economica dell’impresa. Di conseguenza per l’Iva assolta sugli acquisti non può essere negato il diritto alla detrazione.