L’azienda conferita è fuori dal perimetro rilevante per l’aiuto
I conferimenti eseguiti dal 1° maggio 2019 possono beneficiare del bonus aggregazioni ma senza effetti per l’Ace
Un’altra operazione che debutta con l’esercizio 2019 e che dovrà essere considerata nella chiusura del bilancio relativo allo stesso esercizio è il conferimento di azienda (o ramo di azienda) eseguita dal 1° maggio 2019 che, a certe condizioni, fruisce del bonus fiscale da aggregazioni aziendali.
Ricordiamo che in base all’articolo 11 del Dl 34/2019 i conferimenti eseguiti in operazioni di aggregazioni aziendali permettono di dare rilevanza fiscale (senza versare sostitutive) ai maggiori valori civilistici generati dal trasferimento dei beni strumentali fino al limite di 5 milioni euro. Questa operazione genera riserve sia in capo alla conferente, sia in capo alla conferitaria. Riserve che vanno valutate nell’ottica dell’Ace.
In primo luogo, esaminiamo il profilo della conferente, ipotizzando che venga trasferito un ramo di azienda iscritto a valori di libro di 100 e conferito al valore peritato di 1.100. A seguito del conferimento verrà iscritta una partecipazione (al posto del ramo aziendale trasferito) per 1.100, con una plusvalenza di 1.000 iscrivibile a conto economico.
Fermo restando che la partecipazione manterrà il valore fiscale di 100, la plusvalenza che confluisce nell’utile di esercizio, a sua volta destinato a riserva, permette di incrementare il vantaggio Ace ? La risposta è purtroppo negativa, per effetto di un passaggio del Dm 3 agosto 2017 (articolo 5, comma 8, lettera b) che nega la possibilità di considerare tra le riserve “aceizzabili” quelle derivanti da plusvalenze iscritte a seguito di conferimenti di azienda. Tale limitazione si applica dal 2017, anche per conferimenti eseguiti prima di tale data, ma in tal caso solo a partire dalla determinazione Ace relativa al periodo d’imposta 2018.
Segnaliamo infine che la riserva in questione, pur non avendo scontato alcuna imposta, non va considerata in sospensione di imposta. Perciò, se poi venisse distribuita formerebbe reddito tassabile quale dividendo in capo al socio percipiente.
Il secondo profilo è quello della società conferitaria, che vede incrementato il proprio patrimonio netto con il trasferimento dei beni. Tale incremento non può che avere natura di capitale, essendo il frutto di un apporto del socio, e se fosse collocato a riserva potrebbe generare il dubbio sulla rilevanza ai fini Ace.
In realtà la risposta a questo dubbio è univoca: trattandosi di un conferimento in natura e non in denaro non potrà avere alcun rilievo ai fini Ace; salvo, ovviamente, considerare che l’incremento del patrimonio netto riveste comunque un ruolo nel calcolo dell’Ace, essendo il patrimonio netto il valore massimo che può assumere la variazione incrementativa che si considera nel calcolo della agevolazione alla crescita economica. Anche questa riserva non va considerata in sospensione d’imposta e avendo natura di capitale, se distribuita , non formerà in sé dividendi tassabili, bensì riduzione del valore della partecipazione. Naturalmente si potrà verificare il caso in cui per effetto della distribuzione al socio della riserva da conferimento il costo della partecipazione assuma un valore negativo (il cosiddetto “sottozero”) e in questa ipotesi il differenziale negativo costituisce, ai fini fiscali, distribuzione di utili da tassare alla stregua di dividendi.