Adempimenti

L’ingresso fra le società di comodo fa aumentare gli acconti

di Pierpaolo Ceroli e Agnese Menghi

Ultimi giorni per effettuare le verifiche prima di archiviare l’adempimento dei versamenti d’imposta in scadenza il 2 luglio. Nonostante il termine per l’invio della dichiarazione dei redditi sia stato posticipato, per quasi tutti i soggetti, al 31 ottobre 2018, nel versamento dell’acconto si dovrà già tener conto dell’eventualità che la società risulti di comodo, in quanto ne deriva l’adeguamento del reddito e la maggiorazione di 10,50 punti percentuali dell’aliquota d’imposta. A tal fine è necessario verifcare se il contribuente può ricorrere ad una delle cause di esclusione o di disapplicazione previste dalla relativa disciplina.

Per quanto riguarda la normativa delle società di comodo - ossia le società che risultano non operative in base al comma 1 dell’articolo 30 della legge 724/1994 o in perdita sistematica ex commi 36-decies e 36-undecies dell’articolo 2 del Dl 138/2011 – ai fini del calcolo del saldo e dell’acconto è necessario effettuare il test di operatività compilando l’apposito prospetto presente nel quadro RS del modello Redditi. Tuttavia, sono previste delle cause di esclusione dalla disciplina antelusiva per quei soggetti che:
•sono obbligati a costituirsi sotto forma di società di capitali;
•si trovano nel primo periodo d’imposta;
•sono società in amministrazione controllata o straordinaria;
•sono società quotate (o controllano o sono controllate da quotate);
•sono esercenti pubblici servizi di trasporto;
•vi sono almeno 50 soci o almeno 10 dipendenti nei due esercizi precedenti;
•sono in stato di fallimento o altre procedure di liquidazione aziendale;
•il valore della produzione è superiore all’attivo patrimoniale;
•sono società partecipate da enti pubblici;
•risultano congrui e coerenti agli studi di settore;
•sono società consortili.

Si anticipa che dal prossimo periodo d’imposta troveranno applicazione gli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa), i quali prevedono, al superamento di determinati paramentri, l’esclusione automatica dalla disciplina delle società di comodo.

Vi sono, poi, delle ipotesi che consentono la disapplicazione della disciplina, nonostante si integri la non operatività, qualora si verifichi uno dei casi previsti dal provvedimento 14 febbraio 2008 per le società non operative e dal provvedimento 11 giugno 2012 per le società in perdita sistematica.

Pertanto, se non è possibile invocare né una causa di esclusione né di disapplicazione e il test di operatività non risulti superato, l’imposta dovuta e, di conseguenza, l’acconto devono essere determinati secondo il seguente iter:
•confronto tra reddito minimo presunto determinato secondo l’articolo 30 della legge 724/1994 e il reddito effettivo conseguito nel periodo d’imposta;
•il maggiore tra i due sarà assoggettato ad imposizione (società di capitali) o imputato per trasparenza ai soci (società di persone).

In particolare, se il soggetto di comodo è una società di capitali il reddito come sopra determinato sarà assoggettato a tassazione con un’aliquota pari al 34,5% (24+10,5), così come la quota imputata per trasparenza da una società di persone ad una società di capitali. Qualora, invece, la società di capitali abbia optato per la trasparenza, la maggiorazione va applicata autonomamente dalla società di comodo sul proprio reddito imponibile. I soggetti Irpef, quindi, non devono applicare il surplus del 10,5%, ma solo imputare ai propri soci l’importo maggiore tra il reddito presunto e il reddito effettivamente conseguito.

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