Imposte

L’«interpello» al Comune non è mai impugnabile

di Rosanna Acierno

Il provvedimento di rigetto emesso da un ente impositore a seguito di un’istanza del contribuente non rappresenta un atto autonomamente impugnabile dinanzi alle commissioni tributarie. Pertanto, l’eventuale impugnazione comporta l’inammissibilità del ricorso, con contestuale condanna alle spese in capo al ricorrente.
Sono queste le principali conclusioni cui è giunta la Ctp di Modena, con la sentenza 347/1/2018 (presidente e relatore Mottola), depositata il 12 giugno scorso.

L’istanza al Servizio tributi
La pronuncia trae origine dalla richiesta presentata al Servizio tributi dell’Unione Comuni modenesi area nord, da una società con sede nel Comune di Mirandola. L’obiettivo dell’istanza era escludere dal computo della superficie assoggettabile ai fini del calcolo della tassa rifiuti le aree dedicate ai punti vendita.

Alla richiesta del contribuente, il Servizio tributi aveva dato responso negativo, che era stato impugnato davanti alla Ctp di Modena per chiederne l’annullamento.

Costituitosi a sua volta in giudizio, il Comune chiedeva, in via pregiudiziale, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso in quanto proposto contro un atto – quale la risposta negativa a una istanza di fatto paragonabile a un interpello – non autonomamente impugnabile sulla base di quanto previsto dall’articolo 19 del Dlgs 546/92.

Il parallelo con l’interpello
Nell’accogliere l’eccezione di inammissibilità sollevata dal Comune, la Ctp Modena ha innanzitutto ricordato come l’articolo 6 del Dlgs 156/2015 (avente ad oggetto la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario, in attuazione della legge delega 23/2014) sia intervenuto sulla controversa questione dell’autonoma impugnabilità del diniego all’istanza di interpello, che per lungo tempo ha diviso il Fisco e la giurisprudenza.

In particolare, i giudici modenesi hanno fatto rilevare come la nuova disciplina abbia definitivamente confermato, in via generale, quanto sostenuto da sempre dall’amministrazione finanziaria in merito alla non impugnabilità della risposta negativa agli interpelli, ammettendo la possibilità di proporre ricorso unitamente all’atto impositivo solo per i pareri aventi ad oggetto la disapplicazione di norme antielusive (gli unici, si ricorda, per i quali continua ad esistere l’obbligo di preventiva presentazione).

La portata del diniego
Secondo la Ctp Modena le previsioni del Dlgs 156/2015 sembrano convalidare, nella sostanza, la tesi da sempre portata avanti dal Fisco, secondo cui la risposta all’interpello non è impugnabile in quanto non è manifestazione di una specifica pretesa tributaria, ma rappresenta piuttosto un atto endoprocedimentale, non vincolante per il contribuente, che può scegliere se adottare o meno comportamenti uniformi alle indicazioni in esso contenute.

Il diniego espresso in relazione a istanze disapplicative non lede, infatti, diritti per i quali è necessario ammettere una tutela giurisdizionale; quest’ultima deve, quindi, essere prevista solo in relazione agli eventuali e successivi avvisi di accertamento.

Ctp Modena 347/1/2018

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