Controlli e liti

L’omessa convocazione del contribuente non rende nullo l’accertamento

di Roberto Bianchi

Nell’ambito dell’accertamento con adesione, la mancata convocazione del contribuente in conseguenza alla presentazione dell’istanza per la richiesta di formulazione della proposta di accertamento ai fini dell’eventuale definizione, disciplinata dall’articolo 6 del Dlgs n. 218/1997, non comporta la nullità del procedimento di accertamento avviato dall’amministrazione finanziaria non risultando, la richiamata sanzione, menzionata dalla disciplina. A tale conclusione è giunta la Corte di cassazione attraverso l’ordinanza n. 474/2018 depositata in cancelleria in data 11 gennaio 2018.

L’agenzia delle Entrare ha presentato ricorso per Cassazione per ottenere l’annullamento della sentenza n. 42/21/2011 della Ctr Toscana, con la quale veniva confermata la decisione della Ctp di Firenze che, premessa la natura obbligatoria del contraddittorio previsto nell’accertamento con adesione, ha ritenuto illegittima la cartella esattoriale notificata al contribuente in assenza del rispetto delle dovute formalità per la formazione dell’avviso di accertamento (nel caso di specie si trattava di un avviso di rettifica e liquidazione riguardante la cessione di un’azienda), quale atto presupposto.

Il contribuente ha resistito chiedendo alla Suprema Corte di dichiarare inammissibile o comunque di rigettare il ricorso statuendo sulle spese di lite e, in subordine, di rimettere nei termini la parte per l’espletamento del contraddittorio nel quadro della procedura di accertamento con adesione. A parere del collegio di legittimità il ricorso risulta essere fondato in quanto l’atto presupposto è stato ritualmente notificato alla parte (e, di conseguenza, deve essere escluso che il contribuente sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva soltanto con la notifica della cartella) la quale non lo ha impugnato nei termini di legge (lasciando scadere il termine comprensivo della proroga di giorni 90).

Di conseguenza la cartella di pagamento, facendo seguito a un avviso divenuto definitivo, si limita a essere una intimazione di pagamento della somma dovuta in forza dell’avviso di accertamento, non integrando un nuovo e autonomo atto impositivo, con la conseguenza che la stessa, ai sensi del comma 3 dell’articolo 19 del Dlgs n. 546/1992, resta sindacabile dinanzi al giudice esclusivamente per vizi propri (non fatti valere e nemmeno dedotti nella fasi di merito), con esclusione di qualsiasi questione attinente all’accertamento (Cassazione sentenza n. 17937/2004 e Cassazione sentenza n. 11610/2017). La censura di violazione e di falsa applicazione di cui al comma 3 dell’articolo 19 e degli articoli 21 e 27 del Dlgs n. 546/1992, in relazione al n. 4 dell’articolo 360 cpc, risulta essere, a giudizio della Corte, fondata.

Per i giudici il ricorso del contribuente doveva, di conseguenza, essere dichiarato inammissibile in sede di merito, avendo il collegio toscano, tra l’altro, errato nel ritenere che la mancata instaurazione del contraddittorio, da parte dell’amministrazione finanziaria, a fronte della presentazione dell’istanza di adesione su iniziativa del contribuente, valga a inficiarne la legittimità del provvedimento impositivo, considerata l’assenza di una specifica disposizione di legge che a tanto obblighi la Pa (restando tale facoltà discrezionale).

In tal senso in precedenza si è espressa la Corte dei cassazione, anche a sezioni unite, escludendo che, in tema di accertamento con adesione, la mancata convocazione del contribuente, a seguito della presentazione dell’istanza ex articolo 6 DLgs n. 218 del 1997, comporti la nullità del procedimento di accertamento adottato dagli uffici, non essendo tale sanzione prevista dalla legge (Cassazione, sentenza n. 28051/2009, Cassazione, sentenza n. 11438/2016, Cassazione sezioni unite, sent. n. 3676/2010, Cass. Sez. 6-5, ord. n. 3368/2012).
Pertanto il ricorso è stato accolto in quanto non si è configurato alcun errore interpretativo che abbia determinato l’omessa impugnazione dell’avviso da parte del contribuente e tale circostanza, inoltre, non configura nemmeno una ipotesi di restituzione nel termine.

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