Imposte

L’opzione per l’e-fattura può evitare l’invio degli Intra acquisti

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di Alessandra Caputo e Gian Paolo Tosoni

Definitive le procedure e i termini per la trasmissione dei dati Iva , sia con riferimento alle fatture che per le liquidazioni periodiche . Come anticipato ieri, è stato pubblicato, sul sito delle Entrate, il provvedimento con le informazioni da trasmettere e le modalità tecniche per l’invio dei dati delle fatture ai sensi dell’articolo 21 del Dl 78/2010 e dei dati delle liquidazioni di cui al successivo articolo 21-bis.

I contribuenti hanno quindi tutti gli elementi per procedere alla trasmissione dei dati. Con il provvedimento, infatti, vengono approvati in via definitiva il modello per la comunicazione delle liquidazioni periodiche, precedentemente pubblicato in bozza (si veda Il Sole 24 Ore del 22 e 23 marzo), le istruzioni per la compilazione e le specifiche tecniche per l’invio.

Per le liquidazioni periodiche sono esonerati dall’invio della comunicazione coloro che non sono obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche sempre che non perdano, nel corso dell’anno, le predette condizioni di esonero. Invece i contribuenti forfettari (nonché minimi), a differenza di quanto accade per i soggetti che effettuano esclusivamente operazioni esenti, sono esonerati dall’obbligo di comunicazione in ogni caso ; ciò anche se risultano debitori di imposta per effetto di acquisti rientranti nel reverse charge . In questi casi, come previsto dalla circolare 10/E/2016, i forfettari adempiono al loro obbligo integrando la fattura rilasciata dal fornitore con l’aliquota dovuta e versando la relativa imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione senza essere obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale; pertanto anche in presenza di reverse charge non perdono i requisiti per l’esonero dalla comunicazione delle liquidazioni periodiche.

Il provvedimento del 27 marzo, inoltre, contiene le specifiche tecniche relative alla compilazione della comunicazione per l’invio dei dati delle fatture che, però, potranno essere adottate a decorrere dal 10 luglio 2017, mentre fino a quella data si potranno utilizzare le specifiche tecniche del provvedimento 182070/2016 relative all’invio dei dati su opzione. Ciò in quanto l’invio dei dati su opzione o per obbligo sono, nella sostanza, coincidenti.

Si ricorda che l’ opzione per l’invio dei dati delle fatture , da esercitare entro il prossimo 31 marzo consente qualche “premio” quale ad esempio l’ esonero dall’invio dei modelli Intra acquisti di beni e servizi che anche secondo Assonime (circolare 8/2017), sembra essere confermato per coloro che eserciteranno l’opzione.

L’articolo 3 del Dlgs 127/2015 ha previsto il venir meno dell’obbligo di presentazione dei modelli Intrastat relativi agli acquisti intracomunitari e alle prestazioni di servizi ricevuti per i soggetti che esercitano l’opzione per la trasmissione dei dati delle fatture e, qualora ne sussistano i presupposti, anche per la trasmissione dei dati dei corrispettivi.

Poi, dal 1° gennaio 2017 l’articolo 4, comma 4, lettera b) del Dl 193/2016, ha previsto, per la generalità dei contribuenti, la soppressione della comunicazione dei modelli Intra relativi agli acquisti e alle prestazioni di servizi ricevuti.

Da ultimo, è intervenuta la conversione del decreto Milleproroghe (legge 19/2017) che ha, da un lato, ripristinato l’obbligo di invio dei modelli Intra per tutto l’anno 2017 e, dall’altro, ha spostato l’abolizione degli stessi al 1° gennaio 2018.

Nessuna modifica, ha interessato il Dlgs 127/2015 che, quindi, prevede ancora il venir meno dell’obbligo dei modelli Intra acquisti per coloro che esercitano l’opzione entro il prossimo 31 marzo. Rimane l’obbligo della comunicazione dei dati Intra statistici per i contribuenti con obbligo mensile . Secondo tale interpretazione, l’esonero dell’invio dei modelli intra costituisce un significativo elemento da prendere in considerazione per valutare l’esercizio o meno dell’opzione.

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