Controlli e liti

La bussola da recuperare per dare certezza alle operazioni straordinarie

di Luca Miele

I conferimenti di azienda con successiva cessione della partecipazione nella conferitaria (share deal) sono riqualificati cessione diretta di azienda (asset deal), ai fini dell'imposta di registro. In questo senso si va consolidando un filone giurisprudenziale della Cassazione che, da ultimo, si è pronunciata con la sentenza 6758/2017 .

Le pronunce dei giudici di legittimità si basano sull’applicazione dell’articolo 20 del Tur (Testo unico del registro) e sulla natura dichiaratamente “interpretativa” di tale previsione che consente di riqualificare gli atti in ragione della loro intrinseca e oggettiva natura. Ciò sta a significare, secondo questo orientamento, che, in presenza di più atti negoziali collegati, prevalgono gli effetti economici complessivi dell’operazione e non gli effetti giuridici dei singoli atti. E non vi è chi non veda che dal punto di vista di tali ultimi effetti un conto è cedere partecipazioni, altro il bene sottostante.

Il rischio è che tale impostazione possa riguardare anche operazioni caratterizzate da sequenze negoziali diverse, prima fra tutte la cessione di partecipazioni successiva a una scissione.

Dinanzi a questa interpretazione del significato dell’articolo 20 del Tur non si può non ricordare che tale previsione, sia dal punto di vista letterale che dal punto di vista della ricostruzione storica, dovrebbe invece consentire agli Uffici di disconoscere la forma giuridica dell’atto, laddove quest’ultima risponde ad una errata o falsa qualificazione, ma non di “costruire” una fattispecie imponibile diversa da quella voluta e comportante differenti effetti giuridici. Ma di questo i giudici, salve rare eccezioni, non sembrano voler tenere conto.

Risulta invece oramai residuale il filone giurisprudenziale che connota l’articolo 20 del Tur come norma antielusiva. Evidentemente anche la Corte si è persuasa che soprattutto dopo l’introduzione della clausola antiabuso generale all’articolo 10-bis dello Statuto qualsiasi contestazione di tale natura deve essere assorbita dalla nuova disciplina antiabuso che, peraltro, reca precise procedure di garanzia sostanziali e procedimentali per il contribuente, pena l’invalidità degli atti adottati dall’agenzia delle Entrate in modo difforme. L’assetto attuale si presenta estremamente critico per le operazioni straordinarie; la forte incertezza penalizza senza motivo tali operazioni.

Un primo passo dovrebbe essere quello di chiarire che la riqualificazione in cessione di azienda non dovrebbe riguardare i casi di cessioni di partecipazioni totalitarie; fattispecie che, invece, non di rado è anch’essa oggetto di contestazione ai fini dell’imposta di registro.
Contestualmente potrebbe essere opportuno richiedere un intervento delle Sezioni Unite, seppure nella sentenza 6758/2017 i giudici di legittimità si sono mostrati contrari a tale eventualità.

In assenza di un intervento della Suprema corte si potrebbe intervenire nel testo unico del registro al fine di prevedere che la riqualificazione in argomento sia consentita solo in presenza dei presupposti previsti dall’articolo 10-bis dello Statuto.

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