La cedolare secca resta al 10% per i canoni concordati
Cedolare secca ancora al 10 per cento fino al 2019. Con il 2018 l’aliquota della cedolare secca cosiddetta super ridotta, avrebbe dovuto ritornare al 15 per cento, in luogo del 10 per cento previsto per il quadriennio 2014-2017 dal Dl 47/2014.
La legge di Bilancio 2018, legge 205/2017, attraverso il comma 16 dell’articolo 1, ha invece procrastinato l’aliquota del 10 per cento fino al 2019 compreso, di fatto aumentando il periodo di due anni.
L’aliquota in commento può essere utilizzata, al posto di quella «ordinaria» che si attesta sempre al 21 per cento, con riferimento ai contratti a canone concordato che vengono stipulati nei maggiori comuni italiani e nei comuni confinanti, negli altri capoluoghi di provincia o nei comuni ad alta tensione abitativa, individuati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (Cipe), ai contratti che si riferiscono a immobili locati nei confronti di cooperative edilizie per la locazione o enti senza scopo di lucro, purché vengano sublocati a studenti universitari se dati a disposizione dei Comuni, con rinuncia all’aggiornamento del canone di locazione o assegnazione, e ancora ai contratti di locazione stipulati nei comuni per i quali sia stato deliberato, negli ultimi cinque anni, lo stato di emergenza a seguito del verificarsi di eventi calamitosi.
È bene ricordare che, in generale, la cedolare secca può, in ogni caso, essere applicata al verificarsi di determinate condizioni che possono essere così riassunte: entrambe le parti, ossia locatore e locatario, devono essere persone fisiche, salvo quanto appena detto con riferimento all’aliquota super ridotta del 10 per cento; l’immobile deve essere posseduto o detenuto dal locatore e deve essere condotto dal locatario non in regime d’impresa; l’immobile deve essere di tipo abitativo.
Non possono, quindi, accedere al regime della «cedolare secca» i soggetti, persone fisiche, che procedono alla locazione dei fabbricati a uso abitativo nell’esercizio dell’attività d’impresa, dell’arte o della professione, nonché le società di persone e le società di capitali, così come gli enti commerciali e non commerciali.
È bene ricordare che con la circolare n. 12/E/2016, l’agenzia delle Entrate ha fornito una risposta chiara sull’applicazione della cedolare secca in presenza di conduttore che, ancorché agendo nell’esercizio di impresa o lavoro autonomo, utilizzi l’immobile per finalità abitative di collaboratori, dipendenti, fornitori e clienti.
L’Agenzia, con il documento di prassi citato, premettendo che «l’imposta applicata nella forma della cedolare secca sostituisce l’imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali sul reddito fondiario prodotto dall’immobile locato, nonché le imposte di registro e di bollo dovute sul contratto di locazione», ha confermato la propria presa di posizione di cui alla precedente circolare n. 26/2011, ribadendo che non è possibile estendere, in via interpretativa, la disposizione legislativa che ha individuato in maniera puntuale le ipotesi in cui è possibile l’applicazione della cedolare secca. Viene, così, esclusa, come già detto, che l’imposizione sostitutiva possa essere estesa ai contratti di locazione stipulati con conduttori che «operano nell’esercizio di attività di impresa e di lavoro autonomo».
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