La compravendita tra agricoltori di un trattore va certificata con una ricevuta
Quando i soggetti sono in regime di esonero
Il regime previsto dall’articolo 34, sesto comma del decreto Iva, Dpr 633/1972, disciplina un regime di esonero dal versamento dell’imposta e da tutti gli adempimenti contabili e documentali con la sola eccezione della conservazione e numerazione delle fatture ricevute. Questo significa che tali soggetti sono anche esonerati dalla fatturazione attiva e, infatti, normalmente, sono i cessionari che provvedono ad emettere autofattura per i prodotti acquistati dai soggetti in regime di esonero. Tale regola varrebbe anche per la vendita del trattore, ma nel caso in questione anche il cessionario è in regime di esonero. Di conseguenza, la vendita dovrà essere certificata da una ricevuta semplice, non potendo nessuno dei due emettere fattura. Nell’anno successivo, il contribuente in regime di esonero potrà applicare ancora tale regime poiché la vendita del trattore non rientra nel volume d’affari.
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