La cooperativa agricola può emettere fattura per conto del socio produttore
L’articolo 34, comma 7, del Dpr 633/1972, consente alle cooperative agricole di sostituirsi ai propri soci nella emissione delle fatture relative ai prodotti conferiti alla cooperativa stessa. Questo significa che la cooperativa emette la fattura a nome del produttore agricolo conferente, consegna una copia a quest’ultimo e conserva l’originale per adempiere ai propri obblighi in materia di registrazione delle fatture ricevute.
L’articolo 1 del Dlgs 127/2015, così come modificato dal comma 909 della legge 205/2017, disciplina un obbligo generalizzato di emissione delle fatture unicamente in formato elettronico da parte di tutti i soggetti passivi Iva con pochissimi esoneri (minimi, forfettari e imprese agricole con volume d’affari non superiore a 7mila euro). Tale articolo prevede inoltre che i soggetti passivi possono emettere le fatture elettroniche direttamente, oppure possono «avvalersi, attraverso accordi tra le parti, di intermediari per la trasmissione delle fatture elettroniche», previo rilascio di apposita delega ad operare in tal senso. Tali intermediari non sono solo quelli “storicamente” abilitati ad operare tramite i canali dell’agenzia delle Entrate per conto dei propri clienti (Entratel), ma la platea è più ampia ed è sostanzialmente allargata a tutti i soggetti in grado di gestire il ciclo della fatturazione attiva e passiva.
La norma e la prassi ministeriale non pongono limiti e dunque, oltre alle software house, tale attività può essere svolta anche dalle cooperative agricole per conto dei propri soci conferitori. Di conseguenza, la cooperativa potrà emettere le fatture per conto dei propri soci conferitori, compilando oltre alla sezione della fattura relativa ai dati del cedente/prestatore (il socio conferitore), anche la sezione relativa ai dati del terzo intermediario/soggetto trasmittente. Diverso è il caso delle autofatture emesse dalla cooperativa nel caso di soci produttori agricoli esonerati a norma dell’articolo 34, comma 6, del Dpr 633/1972. Infatti, in questa ipotesi, la cooperativa, che riceve i prodotti, è il soggetto obbligato ad emettere l’autofattura in formato elettronico, poiché il soggetto cedente è un soggetto esonerato. In questo caso, il documento dovrà riportare come codice «tipo documento» il codice TD20, indicante le autofatture elettroniche.
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