La detrazione Iva deve attendere l’infruttuosità del recupero del credito
L’impresa fornitrice di una società in crisi non può emettere nota di credito e portare in detrazione l’Iva solo sulla base dell’avvio della procedura concorsuale, in quanto è necessaria la certezza della rilevata infruttuosità del credito. È quanto emerge dalla sentenza 1125/02/2018 del 4 giugno ( clicca qui per consultarla ).
L’ufficio ha recuperato (anche) l’Iva relativa alle note di variazione per la fornitura di beni alla cliente in crisi poiché, ex articolo 26 del Dpr 633/1972, la fornitrice non avrebbe potuto detrarre i relativi importi fino a quando non fossero state concluse le procedure concorsuali. A parere dell’ufficio, infatti, la variazione in diminuzione è consentita solo dopo la conseguita certezza della rilevata infruttuosità del credito e, dunque, alla scadenza del termine per le osservazioni al piano di riparto finale oppure, in sua assenza, alla scadenza del termine per opporre reclamo contro il decreto di chiusura del fallimento. Al riguardo, la Commissione tributaria regionale della Toscana, confermando la sentenza impugnata, ha ritenuto legittimo il recupero a tassazione dei crediti verso i clienti falliti, poiché interessati da procedure concorsuali avviate prima del 31 dicembre 2016.
Ciò per due ragioni.
•La prima: anche se la Corte di giustizia Ue (C-246/16, sentenza del 23 novembre 2017) aveva riconosciuto l’incompatibilità dell’articolo 26, comma 2, del Dpr 633/1972, (nel testo vigente prima della legge 208/2015) con l’articolo11, paragrafo 1, sesta direttiva Iva (poiché la riduzione della base imponibile Iva non può essere subordinata all’infruttuosità di una procedura concorsuale che possa durare più di 10 anni), la Ctr ha affermato che il portato dalle pronunce della Corte di giustizia Ue non è di diretta applicabilità nel diritto interno, rimanendo necessario il preventivo vaglio del giudice delle leggi (Corte costituzionale, 269/2017).
•La seconda: l’incompatibilità è stata superata dall’articolo1, comma 126, della legge 208/15, secondo il quale, in caso di mancato pagamento del prezzo, l’Iva è detraibile dalla data di apertura della procedura concorsuale (e, quindi, senza attenderne la conclusione) ma solo se quest’ultima è stata avviata dopo il 31 dicembre 2016.
Tale data di avvio non sembra più assumere rilevanza alla luce dell’articolo 1, comma 567, della legge 232/2016 (legge di Bilancio 2017). Anche se la sentenza della Ctr Toscana omette riferimenti a riguardo, infatti, la legge di Bilancio 2017 sembra aver fatto un dietrofront ristabilendo il trattamento fiscale previgente. E cioè, mentre con la legge 208/2015, l’impresa creditrice avrebbe potuto portare in detrazione l’Iva corrispondente alla variazione in diminuzione, in caso di mancato pagamento connesso a procedure concorsuali aperte dal 1° gennaio 2017, senza doverne attendere la conclusione, con la legge del 2017, l’emissione della nota di credito Iva e, quindi, il relativo diritto alla detrazione dell’imposta, risulta consentito solo nel caso di mancato pagamento conseguente a procedure concorsuali per le quali (e nella misura in cui) sia stata accertata la definitiva infruttuosità, a prescindere dalla loro data di avvio proprio come previsto ante legge di Stabilità 2016 (208/2015).
Ctr Toscana, sentenza 1125/02/2018