Contabilità

La firma digitale per gli atti societari non altera le regole civilistiche

di Luigi Fruscione e Benedetto Santacroce

L’estensione della firma digitale per la sottoscrizione degli atti di trasformazione e fusione delle società copre tutti gli effetti fiscali, ma lascia inalterate le regole civilistiche che richiedono, nella maggior parte dei casi la stipula sotto forma di atto pubblico. Questa sembra essere la conclusione a cui si deve giungere leggendo la nuova formulazione dell’articolo 36 del Dl 112/2008, come modificato dal maxiemendamento al decreto fiscale (Dl 148/2017) approvato al Senato .

In particolare, gli istituti giuridici interessati dalle nuove regole di sottoscrizione sono la trasformazione delle società (articolo 2498 del Codice civile), la scissione delle società (articolo 2506), i contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento delle imprese soggette a registrazione (articolo 2556). Cerchiamo di chiarire gli effetti della disposizione partendo dalla precedente formulazione e arrivando a una specifica esemplificazione. La disciplina ante riforma si limitava a disciplinare, al comma 1-bis, il solo caso del trasferimento di partecipazioni di società a responsabilità limitata; in particolare, tale comma che non è stato modificato prevede che l’atto di trasferimento di cui al secondo comma dell’articolo 2470 del Codice civile può essere sottoscritto con firma digitale, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione dei documenti informatici, ed è depositato, entro trenta giorni, presso l’ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, a cura di un intermediario abilitato ai sensi dell’articolo 31, comma 2-quater, della legge 24 novembre 2000 n. 340.

La predetta disposizione che aveva già all’epoca della sua prima attuazione aperto una serie di interrogativi, aveva alcune specificazioni operative, anche se minime, che non si ritrovano nella norma appena approvata e che è contemplata comma 1-ter.

Infatti la nuova disposizione stabilisce, oltre i casi in cui trova applicazione (ad esempio, scissione delle società), esclusivamente che l’utilizzo della firma digitale debba avvenire nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione dei documenti informatici.

L’interrogativo che la norma fa sorgere è se attraverso la firma digitale siano soddisfatti gli obblighi dettati dal Codice civile in materia pubblicistica. Si prenda il caso degli atti di trasformazione della società (articolo 2498): le domande che sorgono sono da chi possa essere apposta la firma digitale sugli atti che si andranno a formare e quali coperture giuridiche di pubblicità essa attribuisce. Facciamo il caso, ad esempio, di cui all’articolo 2500 del Codice civile – in tema di contenuto, pubblicità ed efficacia dell’atto di trasformazione – in cui l’assemblea di una srl deliberi la trasformazione a società per azioni, tale atto deve essere redatto in forma pubblica. La richiesta dell’atto in forma pubblica non sembra essere messo in discussione dal fatto che lo stesso nel suo contenuto possa essere sottoscritto con firma digitale. L’atto pubblico richiede delle formalità, in cui la sottoscrizione è solo uno degli elementi richiesti. Allora sembra chiaro che così come è formulata la norma non sembra di per sé idonea a incidere sulle attuali modalità di gestione dell’atto e che la sottoscrizione digitale non è altro che una forma di redazione telematica del documento.

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