Contabilità

La fusione transfrontaliera a valore di mercato non è elusiva

di Alessandro Germani

La fusione transfrontaliera fra un’incorporante italiana e un’incorporata lussemburghese non è elusiva e consente l’ingresso degli attivi e passivi a valore di mercato in base alla direttiva Atad. Queste le importanti precisazioni della risposta 11 , pubblicata ieri dall’agenzia delle Entrate.

L’interpello viene presentato per una complessa riorganizzazione fra Italia e Lussemburgo, finalizzata ad accorciare la catena di controllo. Beta è una società lussemburghese che ha sempre svolto l’attività di gestione di Gamma, anch’essa residente nel Granducato. Tale attività viene trasferita, mediante scissione parziale proporzionale, alla società italiana Zeta, che a tal fine ha aperto una branch in Lussemburgo. Con altra scissione Beta ha trasferito ad un’altra società lussemburghese il proprio immobile. Svuotata di tutto ciò, Beta con accordo sindacale ha licenziato i propri dipendenti e trasferito i clienti ad altre società del gruppo. Essa verrà incorporata da Alfa, mediante fusione transfrontaliera ai sensi della direttiva 2005/56/CE, apportandole:

come attivi la liquidità e i titoli in portafoglio (non ci sono partecipazioni in società a regime fiscale privilegiato);

come passività il capitale e le riserve di utili.

L’operazione, a detta dell’istante, presenta costi e tempistiche ridotti rispetto alla liquidazione societaria e consente di mantenere la sospensione della riserva relativa alla «net wealth tax», che in caso di liquidazione diverrebbe tassata.

Viene poi chiarito che la liquidità e i titoli sono destinati a restare nel ciclo dell’impresa e che non è prevista alcuna modifica nella politica della distribuzione degli utili ai soci. L’istante evidenzia la convenienza ad operare attraverso la fusione transfrontaliera anziché la liquidazione, chiedendo all’amministrazione di pronunciarsi sull’assenza di elusività della riorganizzazione.

Ricordiamo che l’operazione di fusione transfrontaliera è fiscalmente neutrale ai sensi degli articoli 178, 179 e 172 del Tuir (si veda Il Sole 24 Ore dell’8 dicembre 2018).

La risposta dell’Agenzia è importante sotto un duplice punto di vista. L’operazione viene dichiarata non elusiva, dando via libera ad una riorganizzazione operata mediante fusione anziché con la liquidazione societaria, che sarebbe stata più lunga ed onerosa. Ciò in ossequio al principio consolidato per cui non è sindacabile il vantaggio conseguente ad una lecita scelta di pianificazione fiscale, potendosi scegliere tra le diverse opzioni offerte dall’ordinamento quella fiscalmente più conveniente (si veda anche la relazione al decreto legislativo 128/2015).

In seconda battuta l’Agenzia ricorda che, ai sensi dell’articolo 166-bis comma 1 lettera e) del Tuir in tema di valori in ingresso, come modificato dal Dlgs 142/18 in attuazione della direttiva Atad in vigore dall’1° gennaio 2019, per le attività e passività dell’incorporata Beta il valore fiscale di ingresso in Italia coincide col valore di mercato. Peraltro, ciò vale anche per gli elementi passivi, ovvero per i debiti verso clienti della società incorporata e il relativo contenzioso. In ogni caso per la determinazione del valore d’ingresso trova spazio anche la procedura dell’accordo preventivo, ex articolo 31-ter del Dpr 600/73 (richiamata anche dal comma 5 dell’articolo 166-bis).

Vale infine la pena di considerare gli elementi alla base del parere positivo dell’Agenzia ovvero:

nessuna erosione di base imponibile in Italia;

liquidità e titoli derivanti dalla fusione che restano nel ciclo dell’impresa;

assenza di partecipazioni black list nell’attivo immobilizzato dell’incorporata Beta.

Agenzia dell’Entrate, interpello, risposta 11 del 28 gennaio 2019

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