Imposte

La partecipazione nella società di persone chiude le porte al regime forfettario

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di Giovanni Petruzzellis

L’applicazione del regime forfettario è preclusa ai soggetti che partecipino contemporaneamente a società di persone, associazioni oppure a Srl in regime di trasparenza (articolo 1, comma 57, lettera d, della legge 190/2014). Come chiarito dall’agenzia delle Entrate con la circolare 17/E/2012 , relativa al vecchio regime dei minimi, la norma è tesa a impedire che redditi appartenenti alla stessa categoria (d’impresa o di lavoro autonomo), conseguiti nello stesso periodo d’imposta ed imputabili al medesimo contribuente, siano assoggettati a due diversi regimi di tassazione.

La portata di tale chiarimento è stata ribadita nella circolare 10/E/2016 in cui è ulteriormente precisato che «se la partecipazione viene ceduta nel corso del periodo d’imposta nel quale si intende applicare il regime di favore, la causa di esclusione non opera, perché lo stesso soggetto non sarà titolare anche del reddito di partecipazione, che sarà imputato al titolare della medesima alla data di chiusura dell’esercizio».

Un caso particolare riguarda i soggetti che risultino titolari della sola nuda proprietà relativa a una quota di partecipazione in una società di persone. A tal proposito, infatti, ci si potrebbe interrogare in merito all’applicabilità del regime forfettario da parte del nudo proprietario di una quota in una società in nome collettivo rispetto alla quale non gli verrà attribuita alcuna partecipazione agli utili, poiché spettanti al soggetto titolare del diritto di usufrutto. Con la risoluzione 146/E del 2009 è stato chiarito che la causa di esclusione dal vecchio regime dei minimi in conseguenza della partecipazione in una società in regime di trasparenza, si realizza ogni qual volta che, per il medesimo periodo d’imposta, il possesso della partecipazione comporti anche la titolarità del relativo reddito. Pertanto, in base a un’interpretazione coerente con la ratio della norma, sembrerebbe possibile l’adozione del regime agevolato. Tuttavia, la questione resta opinabile laddove si propendesse per un’interpretazione basata sulla lettera della norma che, come si è detto, preclude l’applicazione del forfait nei confronti dei soggetti che semplicemente detengano una partecipazione in una delle società suddette. Tale soluzione sembrerebbe peraltro confermata anche dall’esemplificazione fornita con la circolare 10/E del 2016, che presuppone la cessione della partecipazione prima dell’applicazione del regime forfettario.

Non sussiste poi alcuna causa di incompatibilità tra l’applicazione del regime forfettario e la contestuale detenzione di partecipazioni in Srl in regime ordinario (ossia che non abbiano optato per la trasparenza fiscale ai sensi dell’articolo 116 del Tuir), o in Spa o in Sapa.

Non costituisce infine condizione ostativa all’adozione del regime forfettario la detenzione di una partecipazione in società cooperative, in quanto queste mantengono la struttura normativa delle società di capitali.

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