Controlli e liti

La privacy non salva l’ufficio dall’onere probatorio

di Ferruccio Bogetti e Filippo Cannizzaro

Le ragioni di privacy non consentono all’amministrazione di sottrarsi all’onere probatorio. Difatti la rettifica del valore di beni immobili fondata sul confronto con altri atti notarili non è giustificata se questi non sono allegati all’accertamento. Pertanto va annullata la ripresa di maggiori imposte di registro e ipo-catastali. Questo è quanto emerge dalla sentenza 462/1/2016 della Ctp Treviso (presidente e relatore Chiarelli).

Nel settembre 2013 una società immobiliare acquista per 45mila euro una porzione di fabbricato e a un corrispettivo di 105mila euro l’annesso terreno edificabile. In sede di rogito paga le dovute imposte di registro e ipo-catastali.

L’operazione cattura l’attenzione dell’amministrazione, secondo cui il valore di compravendita è inferiore rispetto a quello risultante in comune commercio. Quindi nel 2016 rettifica in 67mila euro il valore del fabbricato e in 134mila quello del terreno e recupera così le maggiori imposte di registro e ipo-catastali. A fondamento della rettifica l’erario motiva la pretesa prendendo a riferimento altri rogiti senza però allegarli adducendo ragioni di privacy.

La società non ci sta e ricorre in Ctp. Chiede la conferma di valori originariamente indicati nell’atto notarile grazie ad una perizia di parte allegata e il rigetto dei valori accertati perché l’amministrazione non ha dato prova di tali valori allegando i rogiti presi a riferimento della propria rettifica. Resiste l’Amministrazione secondo cui gli atti notarili non sono stati allegati perché altrimenti sarebbe stata violata la privacy.

La Ctp dà ragione alla contribuente e annulla l’atto. L’amministrazione doveva allegare gli atti notarili posti a base della rettifica ed è del tutto risibile la giustificazione avanzata dall’erario circa la presunta violazione della privacy. In pratica l’onere probatorio della pretesa tributaria spetta sempre all’ufficio e non subisce limitazioni per ragioni di privacy.

Ctp Treviso, sentenza 462/01/2016

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