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La riforma del terzo settore allinea regole civilistiche e fiscali

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di Gabriele Sepio

Proroga dei termini per gli adeguamenti statutari, coordinamento tra adempimenti civilistici e fiscali e reintroduzione dell’esenzione dall’imposta di registro delle organizzazioni di volontariato (Odv). Sono questi alcuni degli elementi dell’ultimo decreto correttivo sulla riforma del Terzo settore che ieri ha ricevuto l’ok definitivo dal Consiglio dei ministri. Il testo integra in più punti il Dlgs 117/2017 (Codice del Terzo settore).

Come accaduto per il correttivo sull’impresa sociale, anche per Onlus, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale sono allungati i termini per gli adeguamenti statutari. Questi enti potranno conformarsi alla nuova normativa entro agosto 2019 (anziché entro febbraio), ferma restando la possibilità di deliberare le modifiche con le modalità e le maggioranze dell’assemblea ordinaria. Sul punto, è confermata la linea dello schema di decreto: il meccanismo di approvazione semplificata vale solo per le modifiche volte ad uniformarsi alle nuove disposizioni inderogabili o per quelle volte ad escludere l’applicazione di nuove disposizioni derogabili.

Con riguardo agli adempimenti contabili, un primo chiarimento riguarda il sistema di rendicontazione delle eventuali attività “diverse” da quelle di interesse generale svolte dagli enti non profit (articolo 13 del Cts); a seconda delle modalità di rendicontazione adottate, il carattere secondario e strumentale di queste attività dovrà essere documentato nella relazione di missione, in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Maggiore coordinamento anche tra le norme civilistiche e fiscali in materia contabile. L’articolo 87 del Cts viene riformulato prevedendo che gli enti del Terzo settore non commerciali potranno indicare le attività di interesse generale e quelle secondarie nel bilancio di cui all’articolo 13 anziché «in apposito documento» a ciò destinato (come stabilito in origine). In linea con gli obblighi civilistici, poi, al posto delle scritture contabili previste ai fini fiscali dall’articolo 87 del Cts, sarà consentito a questi soggetti di tenere il semplice rendiconto per cassa di cui all’articolo 13, comma 2, laddove rispettino il limite ivi stabilito (proventi non superiori a 220mila euro). Infine scompare il termine di quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio per la redazione dello specifico rendiconto previsto ai fini fiscali per le raccolte fondi.

Sotto il profilo tributario, le novità più importanti riguardano le organizzazioni di volontariato. In primo luogo, il correttivo reintroduce l’esenzione da imposta di registro per gli atti costitutivi e per quelli connessi allo svolgimento delle attività delle Odv, ripristinando l’agevolazione accordata a questi soggetti dall’articolo 8 della legge 266/1991, in vigore fino al 31 dicembre 2017. Per assicurare uniformità con la disciplina previgente, inoltre, alle Odv che sceglieranno di entrare nel Terzo settore come enti filantropici viene estesa l’esenzione Ires per i redditi derivanti dagli immobili destinati allo svolgimento di attività non commerciale (attualmente prevista per le sole Odv e associazioni di promozione sociale). In questo modo l’agevolazione verrà conservata anche per quelle organizzazioni di volontariato che, al fine di dare risalto alla propria natura erogativa, sceglieranno di trasformarsi in enti filantropici, iscrivendosi nella relativa sezione del Registro unico.

Ultima importante precisazione interessa i trust o fondi speciali costituiti nell’ambito del Dopo di noi (legge 112/2016). I privati che effettuano atti a titolo gratuito per queste finalità beneficeranno del regime agevolato previsto per le erogazioni alle Odv (detrazione al 35%) ma potranno continuare ad optare per la deduzione nel limite del 20% del reddito complessivo netto dichiarato (anziché il 10% previsto per le Odv), e comunque nella misura massima di 100mila euro.

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