La «Tia» esclusa dalla sanatoria delle ingiunzioni
I comuni hanno il potere di regolamentare in via autonoma la riscossione coattiva, in base all’articolo 52 del Dlgs 446/1997. In tal caso, lo strumento di riscossione non è più il ruolo, che è una prerogativa dell’Ader, ma l’ingiunzione di pagamento, di cui al Rd 639/1910. La riscossione coattiva può essere svolta con risorse proprie dall’ente locale o anche con affidamento a terzi, ad esempio in regime di concessione.
Il passaggio da una modalità all’altra è libero e sempre reversibile.
Potrà dunque accadere (e per vero questa è la norma) che lo stesso comune sia interessato sia dalla rottamazione ter statale, con riferimento agli anni gestiti dall’agente della riscossione, sia dalla definizione locale, con riferimento alle ingiunzioni di pagamento.
Le sanzioni in materia di tributi comunali, che sono azzerate con la rottamazione, sono pari al 30% in caso omesso o parziale pagamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione. Per l’infedele dichiarazione, la sanzione va dal 50% al 100% dell’imposta dovuta, mentre per l’omessa dichiarazione si va dal 100% al 200%. I tributi comunali potenzialmente interessati dalla definizione sono la Tarsu, la Tares, la Tari, l’Ici, l’Imu, la Tasi, l’imposta di soggiorno, la Tosap, l’imposta sulla pubblicità e il canone di concessione per l’installazione dei mezzi pubblicitari. Anche il Cosap (Canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche) può rientrare nella sanatoria. Viceversa nel caso della Tariffa rifiuti puntuale, trattandosi di entrata patrimoniale per la quale non è prevista dalla legge alcuna sanzione specificamente collegata ad essa, se non quella generica per la violazione dei regolamenti comunali, la sanatoria non ha effetto.
Il Mef ha inoltre precisato (Telefisco 2018) che l’ente può scegliere quali entrate e quali annualità rottamare, tenendo conto, se del caso, della circostanza che alcune entrate potrebbero essere gestite da privati in concessione. Dovrebbe quindi essere possibile ad esempio escludere le entrate e le annualità affidate in concessione o viceversa. Al fine di valutare la tempestività delle ingiunzioni, e dunque la convenienza della definizione, si ricorda che le stesse devono essere state notificate entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo. Una volta rispettato tale termine decadenziale, opera il termine prescrizionale che, nella generalità dei casi, è di cinque anni.