Le assegnazioni agevolate arrivano al traguardo
Salvo riaperture con la legge di bilancio, domani sabato 30 settembre giunge al capolinea il secondo appuntamento con l’assegnazione o la cessione agevolata dei beni ai soci nonché la trasformazione in società semplice delle società immobiliari. La scadenza cade di sabato, ma gli atti notarili relativi a queste operazioni non possono essere prorogati al lunedì successivo. Infatti non si può invocare la norma a regime contenuta nell’articolo 7, comma 1, lettera h) del decreto legge n. 70/2011 il quale dispone che i versamenti e gli adempimenti anche se solo telematici previsti da norme riguardanti l’Amministrazione economico-finanziaria, che scadono di sabato o in un giorno festivo, sono sempre rinviati al primo giorno lavorativo successivo.
L’atto notarile di assegnazione/cessione/trasformazione non è un adempimento, ma la formalizzazione di un atto giuridico, pur se con importanti conseguenze fiscali, per cui non può rientrare nella predetta fattispecie. Né può essere di alcun aiuto l’articolo 2963, comma 3 del codice civile che si applica ai termini di prescrizione che cadono in giorno festivo.
Lo slittamento del termine scadente di sabato sarebbe possibile in presenza di versamento delle imposte, ma nella fattispecie non serve perché la prima rata delle imposte sostitutive pari al 60% scadrà giovedì 30 novembre.
Normativamente, si tratta della scadenza fissata all’articolo 1, comma 565, della legge n. 232/2016 che ha prorogato il termine stabilito dal comma 115 della legge n. 208/2015, già scaduto al 30 settembre 2016 ed ora ricondotto al 30 settembre 2017. L’assegnazione/cessione ai soci che erano tali alla data del 30 settembre 2015, è consentita in particolare per tutti i beni immobili diversi da quelli strumentali per destinazione posseduti dalle società a qualsiasi data; la trasformazione in società semplice è consentita per le società commerciali aventi per oggetto esclusivo o principale la gestione della predetta categoria di beni immobili.
In alcuni casi il termine per l’assegnazione dei beni ai soci si può considerare già superato se la società non ci ha pensato prima. Tenuto conto che nella assegnazione dei beni ai soci, è necessario disporre della contropartita rappresentata da riserve, occorre disporre di riserve di utili o di capitale diverse da quelle di rivalutazione.
Infatti le riserve di rivalutazione (legge 342/2000, articolo 13) utilizzate per motivi diversi dalla copertura delle perdite possono essere distribuite con l’osservanza delle disposizioni dell’articolo 2445 del codice civile che prevedono che l’esecuzione della deliberazione dei soci può essere eseguita soltanto dopo che siano trascorsi 90 giorni dall’iscrizione nel registro delle imprese senza che alcun creditore abbia fatto opposizione (si veda Il Sole 24 Ore del 13 maggio 2016).
Tale procedura non si applica, ovviamente, per le società di persone in contabilità semplificata, le quali non possono avere riserve da annullare (agenzia delle Entrate risoluzione n. 100 del 27 luglio 2017). Analogo problema si presenta in presenza di assegnazione dei beni ai soci con la riduzione del capitale. Anche per le società di persone, nonostante la responsabilità illimitata dei soci, l’articolo 2036 del codice civile dispone che la delibera di riduzione del capitale mediante rimborso ai soci può essere eseguita soltanto dopo che siano trascorsi tre mesi dall’iscrizione della delibera nel registro delle imprese, salvo l’opposizione dei creditori. Ne consegue che per l’assegnazione a fronte di riduzione di riserve di rivalutazione o di capitale sociale, se non si è provveduto per tempo a deliberare l’operazione, nulla può essere fatto entro il termine del 30 settembre.
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