LE PAROLE DEL NON PROFIT/Convivenza tra i registri Coni e del Terzo settore
Compatibilità tra registro Coni e nuovo Registro unico nazionale (Run) del Terzo settore. È quanto emerge dalla circolare 18/E/2018 (clicca qui per consultarla) che riconosce la possibilità per le associazioni sportive dilettantistiche (Asd) di entrare nel Terzo settore. Una questione di compatibilità tra registri si è già posta per quelli delle persone giuridiche tenuti da Regioni e Prefetture ed è stata risolta dal decreto correttivo al Dlgs 117/2017 approvato in via definitiva dal Consiglio dei ministri lo scorso 2 agosto (clicca qui per consultarlo). In particolare, per le associazioni/fondazioni che hanno già ottenuto il riconoscimento e che intendono entrare nel Terzo settore si prevede che l’efficacia dell’iscrizione nei registri delle persone giuridiche resta sospesa fintanto che dura l’iscrizione al Run: in caso di eventuale cancellazione da quest’ultimo riprende vigore la vecchia iscrizione e l’ente non perde la personalità giuridica.
Queste incompatibilità (con conseguente obbligo di sospensione) non riguardano invece il rapporto tra registro Coni e Run, dal momento che assolvono a funzioni diverse, per cui i due registri devono coesistere. Del resto, come riconosciuto dalla circolare, nessuna preclusione in tal senso si desume dal tenore letterale del Dlgs 117/2017, che all’articolo 46 stabilisce solo l’impossibilità di iscriversi in due o più sezioni del Run; né si possono spostare sull’ufficio del Registro unico le competenze del Coni, unico ente legittimato a certificare lo svolgimento dell’attività sportiva dilettantistica.
Le Asd che vorranno entrare nel Terzo settore saranno quindi iscritte contemporaneamente al registro Coni e al Run. La prima iscrizione certifica il «riconoscimento ai fini sportivi» dell’ente ed è condizione per poter applicare alcune agevolazioni. È il caso della non imponibilità ai fini Ires di indennità, rimborsi forfettari, premi e compensi derivanti da contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite di 10mila euro (articolo 69, comma 2, Tuir), nonché dell’imposta di registro in misura fissa per gli atti costitutivi e di trasformazione direttamente connessi allo svolgimento dell’attività sportiva (articolo 90, comma 5, della legge 289/2002). Annualmente, poi, c’è l’obbligo di stampare dall’apposita piattaforma telematica il certificato di iscrizione al registro Coni, in mancanza del quale qualsiasi attività espletata è priva di effetto.
L’iscrizione al Run, invece, è requisito indispensabile per spendere la qualifica di ente del Terzo settore (Ets) ed applicare la disciplina della riforma, ivi incluse le agevolazioni fiscali. Per le Asd che diventeranno Ets, infatti, viene disapplicata la legge 398/1991 (che prevede uno specifico regime fiscale agevolato per le Asd ai fini Ires e Iva) e troveranno applicazione le nuove disposizioni del Dlgs 117/2017, quali la determinazione forfettaria del reddito derivante da attività commerciali (articoli 80 o articolo 86, a seconda che la Asd si iscriva come «altro ente del Terzo settore» o come associazione di promozione sociale), le agevolazioni in materia di imposte indirette (articolo 82) e le detrazioni/deduzioni per coloro che effettuano erogazioni liberali a questi soggetti (articolo 83).
Essendo le due iscrizioni autonome e indipendenti, la cancellazione da un registro non dovrebbe comportare cancellazione anche dall’altro. Di conseguenza, se la Asd perde i requisiti per essere Ets, può rimanere iscritta al registro Coni e beneficiare nuovamente delle disposizioni della legge 398/1991 (che, come detto, sono disapplicate solo per gli enti iscritti al Run). Se invece è l’iscrizione al registro Coni a venire meno, la Asd potrebbe restare nel Run e continuare ad applicare la disciplina degli enti del Terzo settore, ma perderebbe le altre disposizioni di favore legate al riconoscimento da parte del Coni (ad esempio la citata non imponibilità Ires di cui all’articolo 69, comma 2, del Tuir).
Agenzia delle Entrate, circolare 18/E/2018
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