Contabilità

LE PAROLE DEL NON PROFIT/Il Terzo settore gioca la carta del tax planning

di Antonio Frediani e Gabriele Sepio

Con la riforma del Terzo settore nuove opportunità potrebbero arrivare attraverso la riorganizzazione degli enti al fine di ottimizzare il carico fiscale e gli adempimenti richiesti. Le realtà che svolgono attività di interesse generale con organizzazione di tipo imprenditoriale, ad esempio, potrebbero ora guardare con maggiore attenzione al nuovo modello di impresa sociale, che viene dotato finalmente di un regime fiscale ad hoc. In questo contesto si potrà valutare la possibilità di porre in essere operazioni straordinarie tenendo conto dei parametri previsti all’articolo 12 del Dlgs n. 112/07, come l’esigenza di preservare l’assenza dello scopo di lucro, i vincoli di destinazione del patrimonio ed il perseguimento degli scopi di interesse generale.

Nel caso degli enti già costituiti sotto forma di impresa sociale è previsto un decreto del ministero del Lavoro che indicherà le linee guida e le procedure per la notifica preventiva dell’operazione che dovrà essere autorizzata dal ministero entro 90 giorni dalla notificazione da parte dell’ente. Viene fatto salvo il silenzio assenso in caso di mancata risposta.

Una disposizione di analogo tenore era già prevista dall’articolo 13 del Dlgs. n. 155/2006 sulle imprese sociali ante-riforma che però si limitava a regolare le sole ipotesi in cui a beneficiare delle operazioni fossero enti sprovvisti della qualifica in esame. Si pensi ad un’impresa sociale che si trasforma o costituisce per scissione un ente privo della qualifica, ovvero alla fusione tra un’impresa sociale ed un soggetto di altra natura.

Questa clausola – che compariva al comma 3 del citato articolo 13 – non è stata riproposta all’interno del Dlgs n. 112/2017. Pertanto dovrebbe ritenersi che gli adempimenti in questione riguardino tutte le operazioni straordinarie che interessano imprese sociali, come ad esempio una fusione tra due soggetti già in possesso della qualifica. Sembra, invece, ragionevole escludere questi adempimenti per i soggetti che non sono imprese sociali e che intendono acquisire detta qualifica in esito ad un’operazione straordinaria. In questo caso, la sussistenza dei necessari requisiti potrebbe essere vagliata direttamente dal Registro delle imprese o dal Registro unico nazionale del Terzo settore che ricevono la relativa richiesta di iscrizione.

In questa fase, sarà importante comprendere l’ambito applicativo dell’articolo 12 del Dlgs sull’impresa sociale poiché la possibilità di eseguire le operazioni in esame appare condizionata dall’adozione del citato decreto attuativo da parte del ministero del Lavoro. Una traccia utile potrà essere rinvenuta nel decreto 24 gennaio 2008, attuativo del previgente articolo 12 del Dlgs n. 155/2006, i cui contenuti andranno comunque adeguati tenendo conto delle varie novità introdotte con la riforma (come rilevato anche nella circolare Cndcec sul Terzo settore pubblicata a novembre).

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