Imposte

Le perdite complicano il plafond Iri

di Giorgio Gavelli

Il calcolo del “plafond Iri” si complica in caso di presenza di perdite, tanto è vero che gli esempi numerici originariamente allegati alla relazione accompagnatoria della legge di Bilancio 2017 suscitarono diversi interrogativi. Dopo Telefisco, la circolare 8/E/2017 ha chiarito (risposta n. 7.1) che il plafond Iri va determinato computando:
• in aumento i redditi assoggettati a tassazione separata con l’aliquota del 24% (sia nel periodo di imposta che nei periodi di imposta precedenti);
• in diminuzione le perdite residue, ma solo quelle non ancora utilizzate.

Ciò significa che, laddove le perdite siano state utilizzate, le stesse non dovranno più essere portate in diminuzione del plafond Iri. Sarebbe opportuno, per fugare ogni dubbio, che l’Agenzia riprendesse gli esempi della relazione, rivedendoli alla luce dei più recenti chiarimenti.

In merito alla gestione pratica dell’opzione, i quesiti vanno dalla possibilità del “doppio salto” per chi vorrebbe passare dalla contabilità semplificata al regime Iri, alla praticabilità del cambio di regime per le piccole Srl in trasparenza che non hanno ancora concluso il triennio obbligatorio previsto (per rinvio) dall’articolo 116 del Tuir. Inoltre, proprio per le Srl, si pone il problema circa le regole di deducibilità degli interessi passivi, in considerazione del fatto che il richiamo alle regole proprie delle imprese Irpef contenuto al comma 1 dell’articolo 55-bis, escluderebbe l’applicazione dell’articolo 96 del Tuir (deducibilità parametrata alla redditività) in favore dell’articolo 61 (dove l’unico limite è l’inerenza).

Ingresso e uscita
Sempre in tema di opzione, il silenzio del legislatore in merito alla procedura lascia aperta la questione circa l’assunzione della decisione per l’ingresso nel (o l’uscita dal) regime, particolarmente delicata atteso che il meccanismo peculiare potrebbe essere conveniente per alcuni soci e non per altri. In attesa di chiarimenti, saranno le regole volute dai soci nei patti societari a disciplinare la scelta, fermo restando (soprattutto per i rapporti interni) l’opportunità di lasciarne traccia con apposita formalizzazione.

Accertamento e contenzioso
Altri aspetti non regolati dal legislatore, seppure assai rilevanti, riguardano l’accertamento ed il contenzioso. Il “doppio livello” di imposizione previsto dall’articolo 55-bis è differente da quello già da tempo noto per le società di capitali, ma non tanto da non richiamare alla mente gli accertamenti per le piccole srl “a ristretta base societaria” (si veda Il Sole24 Ore del 16 ottobre scorso). Difficilmente gli Uffici resisteranno alla tentazione di presumere l’eventuale maggior reddito accertato al soggetto Iri come distribuito, dovendo tuttavia considerare l’inedita equazione tra prelievo e costo deducibile. Si tenterà di spezzare (indebitamente) l’equazione evidenziando la natura extracontabile del reddito e l’omessa indicazione del prelievo in dichiarazione? È troppo presto per dirlo.

Queste carenze, unite a quelle sull’applicazione delle sanzioni e sull’eventuale litisconsorzio in giudizio, rendono tuttavia evidente che le attuali disposizioni appaiono ancora troppo lacunose per permettere scelte informate e meditate.

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