Lotta all’evasione, per Entrate e Gdf accesso ampio ai dati antiriciclaggio
Da ieri sono legge le nuove norme in tema di adeguata verifica fiscale che intreccia la disciplina antiriciclaggio con lo scambio di informazioni. Con la pubblicazione nella «Gazzetta ufficiale» del 5 giugno 2018 del Dlgs 60/2018 - attuativo della direttiva 2016/2258/Ue (la cosiddetta Dac 5 - Directive on administrative cooperation) che modifica la direttiva 2011/16/Ue, per quanto riguarda l’accesso da parte delle autorità fiscali alle informazioni in materia di antiriciclaggio - si rafforza il meccanismo dello scambio di informazioni tra amministrazioni finanziarie in vista di una più incisiva lotta ai fenomeni di riciclaggio dei proventi di attività criminose.
Da un punto di vista strettamente normativo, lo scambio si realizza con una serie di previsioni che riconoscono alle autorità fiscali l’accesso ai meccanismi, alle procedure, ai documenti e alle informazioni intorno ai quali, nell’ambito della più recente disciplina antiriciclaggio, ruota l’adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela. In questa prospettiva, le nuove norme attribuiscono ai servizi di collegamento nominati dagli Stati membri (in Italia l’agenzia delle Entrate e il II Reparto analisi e relazioni internazionali del Comando generale della Guardia di finanza), il potere di utilizzare nell’ambito della cooperazione amministrativa- fiscale tra Stati oltre alle informazioni e ai dati contenuti nell’anagrafe tributaria anche le notizie acquisite dai soggetti obbligati ai sensi della normativa antiriciclaggio.
Più nel dettaglio, l’amministrazione finanziaria potrà accedere ai dati e alle informazioni sulla titolarità effettiva di persone giuridiche e trust, contenute nell’istituenda sezione del Registro delle imprese, di cui all’articolo21 della legge antiriciclaggio. Si tratta del Registro dei titolari effettivi, destinato ad essere alimentato da persone giuridiche e trust con le informazioni relative ai propri titolari effettivi, la cui attuazione è subordinata all’emanazione di un decreto interministeriale del ministero dell’Economia e del ministero dello Sviluppo economico.
Sempre in vista di un puntuale scambio di informazioni, agenzia delle Entrate e Guardia di finanza possono accedere ai documenti, ai dati e alle informazioni acquisiti dai soggetti obbligati in sede di assolvimento degli obblighi di adeguata verifica.
Il patrimonio informativo che le autorità fiscali potranno così acquisire si arricchisce dunque dei dati relativi all’identificazione e alla verifica dell’identità dei clienti dei soggetti obbligati, del titolare effettivo nel caso in cui cliente sia una persona giuridica o un trust e delle informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale.
Peraltro, il potere di accesso al Registro da parte delle autorità preposte al contrasto dell’evasione fiscale è espressamente prevista dalla stessa normativa antiriciclaggio, la quale demanda al ministero dell’Economia di concerto con quello dello Sviluppo economico il compito di stabilire le modalità di accesso.
Ma non basta. Sulla base di quanto dispone il decreto attuativo, l’accesso ai dati e alle informazioni Aml (Anti-money laundering) è consentito anche nel corso dello svolgimento dei controlli finalizzati alla verifica del corretto adempimento degli obblighi di adeguata verifica ai fini fiscali, previsti in attuazione della legge 95/2015, in tema di compliance fiscale internazionale. Tali obblighi incombono alle banche e alle istituzioni finanziarie e sono assistiti dall’applicazione di una specifica sanzione (che può andare da 2mila a 21mila euro; si veda l’articolo 9, della legge 95/2015). Si realizza per questa via una inedita interazione tra sistemi normativi che nel rafforzare lo scambio di informazioni tra amministrazioni finanziarie va anche a potenziare i controlli finalizzati a verificare la corretta applicazione delle procedure di due diligence da parte di tutti i soggetti obbligati.
Non mancano tuttavia, aspetti problematici legati soprattutto alle sanzioni. La sovrapposizione degli obblighi di adeguata verifica della clientela previsti dalla normativa antiriciclaggio con quelli derivanti dalla adeguata verifica fiscale, assistiti nell’uno come nell’altro caso, da specifiche sanzioni potrebbe infatti determinare il rischio di una risposta sanzionatoria eccessiva non linea con il principio di proporzionalità che informa anche nel nostro ordinamento l’irrogazione delle sanzioni pecuniarie sollevando altresì dubbi sotto il profilo della salvaguardia del ne bis in idem sostanziale.