Materia del contendere circoscritta all’atto impugnato
La materia del contendere va circoscritta all’atto impugnato. È quanto stabilito dalla sentenza 11522/32/2016 della Ctr Campania .
A un consorzio, in qualità di proprietario di determinati immobili, è intimato il pagamento di un contributo consortile per scarico acque in canali consortili per gli anni 2008-2014. Il consorzio impugna il provvedimento, ritenendo di non essere tenuto al pagamento, in quanto mero gestore e non proprietario degli immobili in questione. La Ctp rigetta il ricorso, rilevando che l’assoggettamento al tributo non richiede necessariamente la qualità di proprietario. Inoltre sostiene che il beneficio non riguarda l’immobile, ma l’attività in esso espletata, potendo non coincidere la proprietà con la titolarità dello scarico.
Segue l’appello del consorzio, il quale si duole, in particolare, della mutatio libelli, considerato che con l’avviso di sollecito, il pagamento è stato chiesto al Consorzio in veste di proprietario di una serie di immobili, mentre nel corso del giudizio l’ente impositore ha ritenuto che l’obbligo prescinda da tale qualità, identificandosi col soggetto che trae materialmente vantaggio dallo scarico.
La Ctr accoglie l’appello, aderendo al consolidato orientamento di legittimità in base al quale «nella controversia vertente sull’impugnazione di un avviso di accertamento o di liquidazione o di un provvedimento d’irrogazione di una sanzione, la materia del contendere resta circoscritta alla pretesa effettivamente avanzata con l’atto impugnato» (si veda, tra le tante, Cassazione 17811/2016).
Nel caso esaminato, il consorzio è stato compulsato, unicamente quale proprietario di immobili, non rinvenendosi alcun riferimento alle altre ipotesi di legittimazione passiva introdotte per la prima volta in sede contenziosa e in palese violazione del diritto di difesa del ricorrente, il quale, al momento della ricezione dell’atto, non aveva elementi per difendersi su tematiche che l’avviso di pagamento non prospettava, neppure sommariamente.
Ctr Campania, sentenza 11522/32/2016