Finanza

Nei nuovi investimenti anche iniziative estere

Nella bozza di circolare Entrate incremento ccupazionale mantenendo i livelli attuali nelle situazioni di crisi

di Alessandro Germani

L’interpello sui nuovi investimenti ha il pregevole scopo di attrarre sia quelli nazionali che esteri, assicurando la certezza preventiva. Introdotto dal Dlgs 147/15 e poi completato dal Dm 29 aprile 2016 e dalla circolare 25/E del 1° giugno 2016, le Entrate hanno ora messo in consultazione fino al prossimo 15 settembre alcuni quesiti finalizzati a pervenire ad una circolare aggiornata.

Rispetto allo schema attuale per cui l’investimento deve essere rilevante nel territorio nazionale (paragrafo 2.1 circolare 25/E/16), il primo quesito apre alla possibilità di investimenti di entità economiche non localizzate in Italia. In tal caso, va capito come possa garantirsi il vincolo col territorio italiano e quali possano essere le tipologie di investimento, oltre a quelle del paragrafo 2.2 della circolare. Corollario di ciò sarebbe la previsione di investimenti effettuati all’estero e in Italia, per cui andrebbe capito se i quesiti possano riguardare anche questioni fiscali estere.

Altro tema trattato dai quesiti è quello delle ricadute occupazionali, che costituiscono uno dei presupposti d’accesso. Ci si domanda se possano essere considerate anche le ricadute su soggetti terzi e se questi debbano conferire mandato all’istante, anche se non sono interessati alle ricadute fiscali.

Ragionando a contrariis, potrebbero tutelarsi anche le situazioni di «non decremento», intese come soluzioni a crisi d’impresa che scongiurino licenziamenti o ricorso alla cassa integrazione. Andrebbe compreso come inquadrare appunto il «non decremento».

Il quesito 5 è relativo ai soggetti che in base al Dm attuativo sono legittimati a presentare l’istanza, richiedendo se ve ne siano altri.

In ipotesi di una stabile organizzazione in Italia è fondamentale comprendere quando l’istanza possa considerarsi preventiva, ad esempio nel particolare caso in cui il soggetto non residente operi già in Italia. Viene altresì richiesto in base a quali situazioni un’istanza avente ad oggetto l’esistenza di una stabile organizzazione non debba ritenersi preventiva e, pertanto, inammissibile. Ci si domanda poi in base a quali strumenti è possibile pervenire a un miglior coordinamento fra la procedura degli interpelli sui nuovi investimenti da un lato, con quella degli accordi preventivi e dell’adempimento collaborativo dall’altro, nonché quali benefici addizionali, oltre all’ingresso nella procedura dell’adempimento collaborativo e alla particolare efficacia della risposta ad interpello potrebbero essere appetibili per gli investitori.

In presenza di un’unica istanza contenente più quesiti, ci si domanda se possa essere utile prevedere delle risposte disgiunte, anche ad esempio in presenza di richiesta di documentazione integrativa, in modo tale da accorciare l’iter su alcune questioni. L’ultimo quesito pone l’accento su quali siano le principali criticità che impediscono la presentazione di un interpello nuovi investimenti, i punti di forza dello strumento e gli eventuali miglioramenti proposti per una più efficiente trattazione delle istanze.

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