Nel decreto in via di pubblicazione transfer price sui valori di mercato
Preferenza, e non obbligo, nell’applicazione dei metodi tradizionali rispetto ai metodi transazionali. È una delle novità del Dm 14 maggio 2018, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta, che definisce le linee guida per l’applicazione delle disposizioni sul transfer pricing previste dall’articolo 110, comma 7 del Tuir (si veda «Il Sole 24 Ore» di ieri).
Il decreto mantiene l’impostazione della versione in consultazione pubblica dal 21 febbraio, apportando alcune modifiche a seguito dei commenti del mondo professionale e imprenditoriale. Le principali novità del decreto rispetto alla versione in bozza, riguardano i seguenti aspetti:
• nell’ambito delle definizioni (articolo 2), viene precisato che l’«influenza dominante», tale da far configurare un controllo tra le imprese, è limitata alle ipotesi di «vincoli azionari o contrattuali»;
• in aderenza alle linee guida Ocse, l’articolo 4 è stato modificato per affermare la “preferenza”, e non l’obbligo, nell’applicazione dei metodi tradizionali (Cup, Rpm e Cpm) rispetto ai metodi transazionali (Tnmm, Profit split);
• in conformità alle linee guida Ocse (par. 3.61), possibilità per il contribuente di dimostrare che il prezzo o margine dell’operazione infragruppo è a valore di mercato ancorché lo stesso non ricada nell’intervallo dei valori di libera concorrenza (articolo 6);
• modalità semplificata di valorizzazione dei corrispettivi per i servizi infragruppo a «basso valore aggiunto» previa predisposizione di «apposita documentazione» (articolo 7);
• prossima emanazione di un provvedimento delle Entrate che aggiornerà, in aderenza alla prassi internazionale, il contenuto della documentazione di transfer pricing e specificherà i requisiti in base ai quali la stessa si considererà «idonea» ai fini del riscontro dei prezzi di trasferimento nell’ambito del regime di penalty protection (articolo 8).
Stante la natura di “linea guida” del decreto, tematiche specifiche e operative attinenti alla applicazione dello stesso saranno oggetto di interpretazione e chiarimenti nella futura prassi delle Entrate. In tale sede, è auspicabile, al fine di incrementare il livello di certezza del contesto operativo, che vengano chiariti alcuni aspetti più controversi della disciplina e introdotte misure di semplificazione, quali ad esempio:
• onere in capo all’Amministrazione finanziaria di motivare adeguatamente le ragioni che la conducono al disconoscimento del metodo di transfer pricing adottato; l’ufficio accertatore dovrebbe, ad esempio, essere onerato a svolgere una esaustiva analisi funzionale della transazione in verifica;
• possibilità di ricorrere alla selezione di comparabili pan-europei in conformità all’impostazione Ocse laddove i mercati in cui opera il gruppo non presentino delle differenze economiche rilevanti;
• al fine di semplificare la redazione della documentazione di transfer pricing, sarebbe opportuna la determinazione di una soglia di “materialità” per individuare le transazioni infragruppo da sottoporre ad analisi funzionale ed economica all’interno della stessa;
• individuazione di ipotesi esemplificative in cui l’Amministrazione finanziaria potrebbe disconoscere l’idoneità della documentazione, nei limiti dei principi stabiliti dall’articolo 8 del decreto;
• la definizione della «documentazione» per i servizi a «basso valore aggiunto» conforme alle linee guida Ocse (paragrafo 7.64) e possibilità di poter fruire di un benefit test “alleggerito”, in aderenza alle raccomandazioni Ocse contenute nel paragrafo 7.54, laddove il contribuente abbia predisposto la documentazione richiesta dalle stesse raccomandazioni.