Nel modello Redditi opzione doppia per la disapplicazione
La tassazione per trasparenza in capo al socio italiano del reddito della controllata Cfc (per più del 51%) come pure la non integrale tassazione del dividendo ricevuto o della plusvalenza realizzata può essere evitata qualora si sia in possesso delle seguenti esimenti, non necessariamente da dimostrare con interpello preventivo, ma da indicare nel modello Redditi a pena di sanzioni.
La prima esimente (articolo 167, comma 5, lettera a)è costituita dall’effettivo svolgimento da parte della Cfc di una attività industriale o commerciale effettivamente radicata nel mercato (di sbocco/approvvigionamento circolare n. 51/E/2010) dello Stato o territorio di insediamento della Cfc. Elementi quali pagamento di utenze e salari o la presentazione di bilanci, avvalorano l’esistenza di una operatività, mentre la prevalenza di passive income e/o di alcune attività infragruppo impediscono l’applicazione di tale esimente (comma 5-bis);
La seconda esimente (articolo 167, comma 5, lettera b) sussiste quando dalla partecipazione non deve conseguire l’effetto di delocalizzare i redditi in Paesi con regime fiscale privilegiato o speciale di cui al comma 4. L’articolo 5, comma 3, del Dm 429/2001 (che disciplina le esimenti automatiche) deve tuttavia essere letto nel contesto della nuova formulazione del comma 4, pertanto non sarà solo sufficiente valutare se il reddito sia prodotto per più del 75% in uno Stato “white”, ma occorre che tale Stato prelevi anche imposte congrue in applicazione del comma 4. Altra ipotesi di disapplicazione automatica si verifica quando la partecipata non risiede in uno Stato Cfc ma tassa tutti i redditi prodotti da una sua stabile organizzazione in uno Stato Cfc.
La circolare 35/E in relazione alle sole Cfc black list introduce una novità per la seconda esimente ritenendola soddisfatta quando alternativamente:
la tassazione effettiva estera è superiore al 50% dell’aliquota nominale italiana;
la tassazione effettiva estera è superiore al 50% della tassazione effettiva virtuale italiana (non chiaro se sia da includervi l’Irap). A ben vedere tale esimente coincide con la condizione della lettera a) del comma 8-bis dell’articolo 167, per la quale il provvedimento n. 143239/16 ha dettato una serie di criteri per la sua determinazione (tra cui l’irrilevanza dell’Irap) che a nostro avviso dovrebbero, anche per semplicità, valere per tutte le ipotesi di Cfc. Per le società Ue/See oltre a tale confronto dei tax rate effettivi occorre guardare anche alla prevalenza dei passive income e alcune attività infragruppo.