Nel welfare aziendale i voucher «monouso» anticipano l’Iva
Il Consiglio dei ministri dell’8 agosto ha varato le nuove regole Iva che dal 1° gennaio 2019 interesseranno l’emissione e la circolazione del “buono-corrispettivo” (voucher) utilizzati soprattutto nel welfare aziendale quando si mettono a disposizione dei dipendenti beni e servizi collocati in determinati panieri individuati dal Tuir. Lo schema di decreto ( clicca qui per consultarlo ) recepisce le nuove disposizioni previste dalla direttiva 112/2006/Ce. Per gli operatori molti i chiarimenti dalla lettura delle relazioni allegate, anche se restano ancora aperte diverse questioni. Proviamo a fare il punto sulle principali novità. Viene innanzitutto introdotta una definizione generale di “buono” e dei suoi contenuti essenziali. Dovrà prevedere l’obbligo di essere accettato come corrispettivo totale o parziale a fronte di una cessione di beni o una prestazione di servizi che andranno indicati sul buono o sulla documentazione allegata, unitamente alla identità dei potenziali cedenti o prestatori.
Due le categorie di voucher su cui si baserà il diverso trattamento Iva: “monouso” e “multiuso”. Nella prima categoria rientreranno i buoni-corrispettivi per i quali, al momento dell’emissione, è nota la “disciplina Iva” applicabile alla cessione dei beni o alla prestazione di servizi sottesa. In sostanza, sebbene non sia esplicitato nella relazione, per integrare questo presupposto occorrerà conoscere l’Iva virtualmente dovuta e il luogo (inteso come criterio per regolare la territorialità dell’imposta) relativo all’operazione sottesa. La relazione illustrativa specifica anche che dovranno essere noti, al momento dell’emissione e della cessione del voucher monouso tutti gli elementi richiesti ai fini della documentazione dell’operazione, necessari per la relativa fatturazione (qualità e quantità dei beni e dei servizi oggetto dell’operazione). Questo perché dal 1° gennaio 2019 il momento impositivo Iva del buono monouso sarà anticipato alla sua emissione e non al suo effettivo utilizzo. La modifica introdotta dal decreto, dunque, sarà particolarmente importante poiché finora ogni passaggio precedente al riscatto del buono e, dunque, alla fruizione della prestazione sottesa, era stato ritenuto dalla prassi irrilevante ai fini Iva (risoluzione 21/E/2011).
Quanto all’ambito applicativo del nuovo criterio impositivo, stando almeno al tenore letterale del testo, dovrebbe interessare anche le operazioni non imponibili ed esenti. Se così fosse, l’indicazione fornita dal decreto potrebbe essere più ampia rispetto a quanto previsto dalla direttiva 112/2006 che sembra, invece, richiamare le sole operazioni imponibili. La direttiva, infatti, identifica il buono monouso quando il luogo e l’Iva “dovuta” dell’operazione sottesa sono noti al momento dell’emissione dello stesso. Qualche dubbio sui criteri applicativi comunque potrebbe emergere in presenza di regimi speciali, come, ad esempio, quello “monofase”, in cui l’Iva viene applicata solo in uno stadio della produzione/commercializzazione. Sul punto, la relazione illustrativa esclude dalla disciplina Iva del voucher solo le prestazioni di gestori telefonici e la vendita di qualsiasi mezzo tecnico, inclusa la fornitura di codici di accesso, per fruire dei servizi di telecomunicazione. Tuttavia, si potrebbero ritenere esclusi gli altri regimi monofase, o il regime “del margine” per la cessione beni usati e quello dei “pacchetti turistici”. Altro aspetto riguarda l’ipotesi in cui l’emittente non coincide con il soggetto che effettua l’operazione sottostante il voucher. In questo caso occorrerà capire se chi emette il buono agisce attraverso lo schema del mandato “con” o “senza rappresentanza”. In quest’ultimo caso viene precisato che l’operazione sottesa al buono monouso, se effettuata da soggetto diverso da quello che ha emesso il voucher, è rilevante ai fini Iva e si considera resa nei confronti del soggetto che ha emesso il buono.
Lo schema di Dlgs relativo all’Iva sui voucher