Niente Iva per le prestazioni educative accreditate dalla Regione
Possono beneficiare dell’esenzione Iva le prestazioni educative, didattiche e formative di una Srl, solo accreditate ma non finanziate dalla Regione. Lo ha affermato la Cassazione nell’ ordinanza 14124/2018 del 1° giugno.
La Ctr Umbria, confermando la sentenza di primo grado, ha respinto l’appello dell’agenzia delle Entrate nella controversia relativa all’avviso di accertamento notificato a una Srl, esercente attività di corsi di formazione e aggiornamento professionale. In particolare, il giudice di appello aveva ritenuto applicabile l’esenzione Iva ex articolo 10, comma 1, n. 20, Dpr 633/72 per i corsi realizzati dalla società contribuente nel 2008, anche se non finanziati da enti pubblici, né inseriti nei cataloghi formativi di tali enti. Dello stesso avviso la Cassazione secondo la quale il riferimento normativo «a istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni» è meramente descrittivo, mirando ad affermare il principio generale che tutte le attività didattiche possono beneficiare dell’esenzione Iva, purché siano poste in essere da organismi riconosciuti da pubbliche amministrazioni. Trattandosi di un riferimento generico, il riconoscimento è valido presupposto per ottenere l’esenzione se proveniente, oltre che dal Ministero della pubblica istruzione, anche da altre amministrazioni pubbliche di volta in volta competenti (Cassazione, 8977/2002 e 13069/2011), da organismi da loro vigilati, incluse le federazioni sportive (Cassazione, 8623/2012 e 12698/2017) o da enti locali.
Nella fattispecie esaminata, infatti, la società contribuente ha dato atto di avere ottenuto il suddetto riconoscimento mediante accreditamento da parte della Regione Umbria. Ha precisato, inoltre, che, con riferimento alle attività didattico-educative non finanziate e ai requisiti per ottenere l’accreditamento, il regolamento regionale, esibito in giudizio, non prevedeva alcuna indagine sui corsi organizzati, ma solo l’indicazione delle caratteristiche generali dei soggetti richiedenti. La Cassazione ha concluso, quindi, che i corsi accreditati forniti dalla srl erano riconducibili tra le prestazioni esenti da Iva.
Cassazione, ordinanza 14124/2018