Controlli e liti

Non è deducibile il risarcimento danni a seguito di transazione

La Cassazione 15932/2021 blocca lo sgravio sull’importo pattuito a seguito di inadempimento contrattuale

immagine non disponibile

di Alessandro Borgoglio

Non è deducibile dal reddito d’impresa il risarcimento danni, pattuito mediante accordo transattivo con l’altra parte, a seguito di inadempimento contrattuale. A queste conclusioni è giunta la Cassazione, con l’ordinanza 15932/2021.

Una Spa, operante nel settore immobiliare, aveva sottoscritto un preliminare di vendita per un immobile, ma non aveva rispettato i tempi di consegna previsti e, quindi, a seguito di transazione con il cliente, aveva erogato delle somme a titolo di risarcimento danni, che aveva portato in deduzione dal reddito d’impresa; somme poi riprese a tassazione dal Fisco, per mancanza di inerenza.

La Suprema corte prende le mosse dall’articolo 109, comma 5, del Tuir, in base al quale i costi sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ai ricavi, ma è sin dalla Cassazione 450/2018 che si è ormai definitivamente affermato che l’inerenza non ha nulla a che fare con l’articolo 109, comma 5, che si riferisce invece al diverso principio dell’indeducibilità dei costi relativi a ricavi esenti (ferma l’inerenza), mentre il concetto di inerenza trova il suo fondamento nello stesso sistema del reddito d’impresa.

Correggendo poi parzialmente il tiro, infatti, i giudici di legittimità convergono proprio sul principio sancito dalla Cassazione 450/2018, per cui l’inerenza deve essere apprezzata esclusivamente in termini qualitativi, a prescindere da utilità e vantaggi apportati dal costo, nonché dalla sua congruità: in sostanza, per la sua deducibilità, è sufficiente che il costo si correli all’attività in concreto esercitata dal contribuente (conforme, Cassazione 24536/2019, 1290/2020).

La Suprema Corte, con l’ordinanza 15932/2021, prosegue poi ricordando che in passato è già stato reiteratamente stabilito che non sono deducibili quei costi ascrivibili a sanzioni pecuniarie irrogate per punire comportamenti illeciti del contribuente, perché in questo caso il nesso di inerenza si spezza: così è per le multe stradali (Cassazione 7071/2000), per le oblazioni (Cassazione 7317/2003) e per le sanzioni antitrust (Cassazione 5050/2010 e 8135/2011). Sarebbero, però, altresì indeducibili i costi conseguenti alla mora debendi del contribuente nei confronti di terzi, atteso che l’articolo 109, comma 5, del Tuir stabilisce, ai fini della deducibilità dei costi, il requisito dell’inerenza ad attività o beni da cui derivano ricavi, mentre la mora debendi non costituisce un costo da cui derivi un ricavo (Cassazione 2979/2002).

Pertanto, nel caso della Cassazione 15932/2021, «il costo relativo al risarcimento danni scaturito dall’atto di transazione - lungi dall’originare, come le penali contrattuali (stabilite ex articolo 1382 del Codice civile) per ritardate consegne a clienti, pur sempre dalle pattuite vicende del rapporto tra l’impresa - trovava la sua fonte in un fatto antigiuridico, qual era l’inadempimento contrattuale, per sua natura al di là della sfera aziendale, con la conseguenza che la mora debendi … non concreta un costo inerente alla produzione di ricavi».

Se, però, l’inadempimento contrattuale è all’interno, appunto, di un contratto privato tra partner commerciali, il costo relativo all’inadempimento non può che essere un quid legato all’impresa e alla sua attività, tanto più che nel caso di specie la stessa impresa aveva conseguito i ricavi derivanti dalla vendita di quell’immobile. Peraltro, un conto sono i costi derivanti da inadempimenti contrattuali tra privati (imprese), un altro sono le sanzioni pecuniarie per violazione amministrative a norme di diritto pubblico: è evidente che le due fattispecie non hanno le stesse caratteristiche e non possono essere trattate allo stesso modo. Del resto, in passato, in più occasioni la stessa Suprema corte aveva riconosciuto la deducibilità di costi derivanti da accordi transattivi commerciali (Cassazione 26650/2020; specificamente per risarcimento danni, Cassazione 5976/2015).

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©