Imposte

Non si applica il costo ammortizzato

di Luca Gaiani

L’iperammortamento dribbla il costo ammortizzato. Nella quantificazione della maggiorazione per super e iperammortamento, il costo si assume nell’importo fatturato, senza considerare i diversi criteri previsti dai principi contabili. La precisazione, contenuta nella circolare 4/E/2017 comporterà un doppio binario tra ammortamento a bilancio e deduzione eccedente in dichiarazione. Cambio di rotta pro contribuente anche sul computo dei contributi in conto impianti. Ribaltando quanto era stato affermato lo scorso anno, si stabilisce che l’agevolazione si calcola sempre al lordo dei contributi, a prescindere dalla contabilizzazione adottata.

La base di costo

La circolare congiunta Entrate-Mise sul super e sull’iperammortamento (si veda il Sole 24 Ore di ieri) contiene svariati elementi interpretativi su questioni controverse anche nella prima applicazione della norma (investimenti tra ottobre 2015 e dicembre 2016).

Tra queste, l’impatto sul calcolo dell’incentivo del nuovo criterio del costo ammortizzato con attualizzazione previsto per i debiti, anche commerciali, con scadenza oltre 12 mesi. L’Oic19 stabilisce la necessità, se il debito è infruttifero o con interessi non di mercato, di scorporare gli oneri impliciti dal debito e dal costo (d’esercizio o ammortizzabile), per rilevare interessi a conto economico sulla durata della dilazione (salve le ipotesi di disapplicazione del metodo). In pratica, il costo di acquisto del cespite è in parte classificato come interesse passivo e conseguentemente, in forza del principio di derivazione rafforzata esteso dal Dl 244/2016 alle imprese Ita-Gaap, il valore fiscalmente ammortizzabile sarà quantificato al netto della componente interessi (così la circolare 7/E/2011, paragrafo 3.3, riferita ai bilanci Ias). Questa regola contabile non è però applicabile, secondo la posizione della circolare 4/E/2017, nel calcolo del super e dell’iper ammortamento, il quale avrà sempre come base il costo fatturato dal fornitore. Nel paragrafo 5.4 della circolare, le Entrate affermano infatti che, ai soli effetti della quantificazione del bonus, non rilevano nel conteggio del costo agevolabile i differenti criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione previsti per le imprese Ias adopter e per quelle con bilancio italiano, diverse dalle micro imprese.

Torna il doppio binario

La tesi del fisco, se da un lato è da valutare con favore, perché rafforza il peso dell’agevolazione (anche per quanto riguarda il super ammortamento 2016), ripristina una sorta di doppio binario civile e fiscale per la maggiorazione degli ammortamenti. Salvo che l’Agenzia non ritenga di abbandonare anche la precedente circolare 7/E/2011, le imprese che comprano cespiti a rate senza interessi (ad esempio per un milione) che iscrivono il bene all’attivo al netto della componente finanziaria (ad esempio per 900mila), calcoleranno l’ammortamento ordinario deducibile sull’importo contabilizzato (900mila), mentre la maggiorazione del 40% o del 150% da dedurre in dichiarazione si stanzierà su un milione.

Un altro importante passaggio della circolare 4/E, che impatta anche sulla dichiarazione dei redditi 2017, riguarda la sorte dei contributi in conto impianti . Da sempre il fisco considera i costi agevolabili (vecchie Tremonti e prima versione del super ammortamento: circolare 23/E/2016 paragrafo 4) al netto dei contributi in conto impianti, tranne di quelli esenti da imposte (si veda la risposta ad interpello sui contributi da terremoto citata sul Sole 24 Ore del 18 marzo scorso). Nella circolare del 30 marzo, invece, si legge che il costo dei beni agevolabili si assume, per il calcolo della maggiorazione degli ammortamenti, al lordo di tali contributi, indipendentemente dalle modalità di contabilizzazione. Per chi, in Unico 2016, ha dedotto il super ammortamento al netto dei contributi, pare aprirsi una possibilità di presentare una integrativa a favore.

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