Imposte

Obbligo di fatturazione sul committente per riscuotere il credito del professionista defunto

I compensi percepiti dagli eredi sono redditi di lavoro autonomo soggetti a tassazione separata secondo il principio di cassa

(AdobeStock)

di Angelo Busani

Se un professionista è defunto avendo già chiuso la partita Iva e i suoi eredi si trovano a riscuotere un credito maturato dal defunto nell’esercizio della sua attività professionale:
•l’obbligo di fatturazione relativo alla predetta operazione da assoggettare a Iva dovrà essere assolto dal committente (in base all’articolo 6, comma 8, del Dlgs 471/1997);
•i compensi per le prestazioni effettuate dal defunto e percepiti dagli eredi sono redditi di lavoro autonomo tassati secondo il principio di cassa con tassazione separata, salvo la facoltà per la tassazione ordinaria in base all’articolo 16, comma 3, del Tuir;
•su tali compensi i sostituti d’imposta devono effettuare la ritenuta d’acconto (articolo 25 del Dpr 600/1973).

Sono queste le conclusioni cui giunge la risposta a interpello 52/2020 nella quale l’Agenzia ha preso in considerazione l’istanza degli eredi di un professionista che si sono trovati ad affrontare una situazione di avvenuta chiusura della partita Iva del professionista anteriormente al suo decesso. In caso, infatti, di decesso del professionista con la partita Iva ancora aperta, la risoluzione 34/E del 2019 ha precisato che in presenza di fatture da incassare o prestazioni da fatturare «gli eredi non possono chiudere la partita Iva del professionista defunto sino a quando non viene incassata l’ultima parcella», e ciò in deroga al disposto dell’articolo 35-bis Dpr 633/1972 che dispone la chiusura della partita Iva del professionista deceduto da parte degli eredi entro sei mesi dalla data del decesso.

L’avvenuta chiusura della partita Iva, prima del decesso, genera infatti una situazione di perplessità al cospetto del principio in base al quale «il compenso di prestazione professionale è imponibile a fini Iva anche se percepito successivamente alla cessazione dell’attività nel cui ambito la prestazione è stata effettuata» (Cassazione, Sezioni Unite, 8059/2016): invero, il fatto generatore dell’Iva deve essere identificato con la materiale esecuzione della prestazione, conseguendone che, quando la legge Iva stabilisce l’obbligo di fatturazione al momento di conseguimento del compenso, questo deve essere inteso non come l’evento generatore del tributo, bensì, per esigenze di semplificazione funzionali alla riscossione, solo come l’estremo limite temporale per l’adempimento dell’obbligo di fatturazione.

Ora, se il professionista ha chiuso la partita Iva prima del decesso, gli eredi sono impossibilitati a compiere gli adempimenti relativi all’obbligo di fatturazione nel momento in cui percepiscono il pagamento. Allora, se il committente o il cedente sia un soggetto passivo Iva, non potendo gli eredi riaprire la partita Iva del defunto, l’obbligo di fatturazione deve essere assolto dal committente in base all’articolo 6, comma 8, del Dlgs 471/ 1997.

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