Controlli e liti

Ok agli atti esteri anche senza rogatoria

di Antonio Iorio

Nel procedimento penale per reati tributari sono utilizzabili dal giudice i documenti acquisiti a seguito di trasmissione spontanea di un’autorità di polizia estera, non è necessaria una rogatoria internazionale. A fornire questo chiarimento è la Cassazione, terza sezione penale, con la sentenza n. 20421 depositata ieri.

L’amministratore di una società veniva accusato di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture per operazioni inesistenti (articolo 2 del Dlgs 74/2000) in riferimento a tre annualità. Il Tribunale riteneva sussistente il reato poiché risultava che la società aveva pagato fatture a imprese inglesi per attività in realtà mai svolte. Peraltro, le somme versate a tali fornitori, attraverso alcune fiduciarie, sembravano rientrate nella disponibilità dell’imputato su conti correnti in Svizzera cointestati anche con il fratello. La decisione del Tribunale veniva impugnata e la Corte di Appello confermava la sussistenza del reato per una sola annualità, dichiarando per le due più remote l’intervenuta prescrizione.

L’imputato ricorreva così in Cassazione, lamentando che la sentenza si basava su documentazione inutilizzabile, poiché proveniente dall’autorità elvetica e acquisita dal pm in altro procedimento a suo carico. Risultava così violato il diritto al contraddittorio. Inoltre, un’altra parte della documentazione proveniva dalla polizia inglese senza l’esecuzione di una rogatoria.

La Corte di Cassazione con riferimento alla sanzione di inutilizzabilità (articolo 729, comma 1, Cpp) dei documenti ha innanzitutto precisato che la stessa è contenuta in una norma speciale e pertanto non è suscettibile di interpretazione analogica o estensiva al di fuori dell’ambito di previsione, ossia le rogatorie all’estero. La sanzione di inutilizzabilità quindi non è applicabile alle informazioni fornite spontaneamente dall’autorità straniera alla italiana, emerse in seguito a un procedimento penale all’estero. Nella specie, infatti, parte della documentazione era stata trasmessa dalla polizia giudiziaria britannica alla Guardia di finanza.

I giudici di legittimità hanno altresì precisato che l’utilizzabilità era conseguente anche alla circostanza che le informazioni erano state rese nell’ambito di normali canali di cooperazione tra le diverse amministrazioni. Da un’interpretazione corretta della norma (articolo 729 Cpp), infatti, sono inutilizzabili soltanto le prove acquisite o trasmesse dalle autorità straniere in violazione di specifiche disposizioni internazionali per le modalità di acquisizione e di trasmissione. Per quanto riguardava, invece, la documentazione proveniente dalla Svizzera, la Cassazione ha ricordato che per i Paesi aderenti alla convenzione europea di assistenza giudiziaria non esiste alcun limite all’utilizzazione degli atti trasmessi nell’ambito di una procedura rogatoriale.

Cassazione, III sezione penale, sentenza 20421 del 9 maggio 2018

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