Omessa dichiarazione, il contribuente deve provare l’assenza di responsabilità
Per l’omessa presentazione della dichiarazione e il conseguente mancato pagamento del tributo non è esclusa la responsabilità del contribuente se questi non prova sia di aver fornito al commercialista la provvista per l’adempimento, sia di aver svolto un’attività di controllo e vigilanza sulla effettiva esecuzione degli obblighi tributari. A precisarlo è l’ ordinanza 24535/2017 della Cassazione .
Con ricorso per cassazione, una Snc e i suoi due soci hanno denunciato violazione e falsa applicazione dell’articolo 1 della legge 423/1995 e dell’articolo del Dlgs 472/1997. In particolare, hanno censurato la sentenza della Ctr (anche) perché aveva ritenuto loro applicabili le sanzioni per l’omessa presentazione delle dichiarazioni dei redditi 2002 e 2003, nonostante fosse evidente dagli atti sia l’addebito di tale inadempimento a carico del consulente, sia la denuncia per truffa nei suoi confronti e la citazione in giudizio per il risarcimento dei danni.
I giudici di legittimità, dichiarando infondato il motivo di ricorso, hanno ritenuto non invocabili le due citate cause di non punibilità, mancandone i presupposti. Non la sospensione della riscossione delle pene pecuniarie e la commutazione dell’atto di irrogazione delle sanzioni a carico del professionista ex articolo 1 della legge 423/1995 (modificato dalla legge 146/1998), poiché non sussistevano i presupposti previsti dalla norma tra i quali, in particolare, la prova che i contribuenti avessero messo il proprio consulente nella condizione di provvedere all’adempimento fornendogli la provvista per il pagamento di quanto dovuto all’Erario (Cassazione, 14026/2009). Prova dimostrabile, oltre che nella fase di riscossione espressamente prevista dall’articolo 1, comma 1, anche in sede contenziosa (Cassazione, 26850/1997).
E neppure la causa di non punibilità, più generale rispetto alla precedente, prevista dall’articolo 6 del Dlgs 472/1997. Ciò in quanto, per costante orientamento di legittimità (12473/2010 e 11832/2016), il contribuente non assolve agli obblighi tributari con il mero affidamento ad un professionista, richiedendosi anche, da parte sua, un’attività di controllo e di vigilanza sulla loro effettiva esecuzione, superabile soltanto in presenza del comportamento fraudolento dello stesso professionista, finalizzato a mascherare il proprio inadempimento.
Cassazione, ordinanza 24535/2017