Operazioni circolari inesistenti: senza perdita di gettito sanzioni proporzionate
In caso di operazioni inesistenti, qualora sia «eliminato il rischio di perdita di gettito fiscale», chi ha emesso la fattura può chiedere a rimborso l’Iva effettivamente assolta e le sanzioni devono essere proporzionate. È quanto deciso dalla Corte di Giustizia nella sentenza C-712/17 dell’8 maggio 2019.
Una Srl aveva posto in essere un meccanismo circolare di false fatturazioni cedendo ingenti quantità di energia elettrica a società del medesimo gruppo e riacquistando dalle stesse i medesimi quantitativi di energia elettrica allo stesso prezzo: la finalità non era la frode fiscale bensì esporre in contabilità un rilevante volume d’affari per accedere al credito bancario, senza alcun danno erariale perché l’imposta sulle vendite fittizie era regolarmente versata dall’emittente.
L’agenzia delle Entrate, pur non sussistendo un danno erariale (avendo il cedente versato l’Iva sulle vendite fittizie), aveva negato il diritto di detrazione sui corrispondenti acquisti e irrogato una sanzione pari al 100 per cento dell’Iva indebitamente detratta. Il giudice del rinvio ha chiesto se sia conforme ai principi di neutralità e proporzionalità la disciplina interna che prevede l’obbligo di versamento dell’Iva anche su vendite inesistenti e, simultaneamente, l’indetraibilità dell’imposta assolta su acquisti inesistenti (articoli 19 e 21, comma 7, Dpr 633/1972) nonché l’applicazione di una sanzione pari all’ammontare dell’Iva indebitamente detratta (articolo 6, comma 6, Dpr 633/1972).
La Corte di Giustizia ha ritenuto che la normativa italiana, ove prevede l’indetraibilità dell’Iva su operazioni inesistenti (articolo 19 Dpr 633/1972) e l’obbligo di versare all’Erario l’Iva esposta in fattura anche se relativa a operazioni inesistenti (articolo 21, comma 7, Dpr 633/1972), è conforme alla Direttiva 2006/112/Ce ( Direttiva Iva): infatti, l’art. 168 Direttiva Iva prevede il diritto di detrarre l’Iva assolta sugli acquisti salvo si tratti di acquisto fittizio; l’articolo 203 Direttiva Iva prevede l’obbligo di assolvere l’Iva esposta in fattura anche se relativa a una vendita fittizia (principio di cartolarità).
Nella fattispecie, però, trattandosi di operazioni «circolari» infragruppo, le due disposizioni trovavano applicazione in capo allo stesso operatore economico il quale «in quanto soggetto emittente» era debitore dell’Iva indicata in fattura ai sensi dell’articolo 203 Direttiva Iva senza poter «detrarre l’imposta» ai sensi dell’articolo 168 Direttiva Iva perché relativa a operazioni inesistenti.
I principi di neutralità e proporzionalità, secondo la Corte di Giustizia, non ostano a una normativa nazionale che preveda l’indetraibilità dell’Iva sugli acquisti fittizi e, al contempo, il versamento dell’Iva sulle vendite fittizie ma impongono che sia garantito il diritto dell’emittente di rettificare il debito di imposta e chiedere il rimborso dell’Iva versata sulle vendite fittizie qualora sia eliminato il rischio di perdita di gettito fiscale.
In tema sanzionatorio, non è conforme al diritto unionale una normativa nazionale che, in assenza di danno erariale, preveda una sanzione pari al 100 per cento dell’Iva indebitamente detratta: tale sanzione non rispetta il principio di proporzionalità perché non sussiste alcuna perdita di gettito fiscale (essendo l’Iva sugli acquisti inesistenti pari a quella versata sulle vendite inesistenti) e non rispetta il principio di neutralità perché, per quanto l’emittente possa chiedere il rimborso dell’Iva assolta, resterebbe comunque inciso di un importo a titolo di sanzione pari all’Iva indebitamente detratta.
I principi di neutralità e proporzionalità, secondo la Corte di Giustizia, ostano quindi a una norma nazionale che preveda una sanzione pari all’importo dell’imposta indebitamente detratta.
Per approfondire: Operazioni inesistenti senza danno all’Erario, su Iva e sanzioni decide la Corte Ue di Michele Doglio, in Guida ai controlli fiscali 10/2019 - shopping24.ilsole24ore.com