Controlli e liti

Pace fiscale, così la sanatoria per adesioni, Pvc e liti pendenti

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di Rosanna Acierno


Atti impositivi, inviti al contraddittorio, adesioni e Pvc definibili con il pagamento delle sole imposte, senza sanzioni e interessi. Definizione delle liti tributarie con sconto sulle imposte, solo però in caso di soccombenza delle Entrate. Sono queste le principali novità che emergono dall’ultima bozza di decreto legge fiscale e per cui si aspetta di sapere se ci sarà una conferma anche nella versione finale che sarà approvata dal Consiglio dei ministri. Ma vediamo in dettaglio.

Atti del procedimento dell’accertamento
Gli atti impositivi (avvisi di accertamento, avvisi di rettifica e liquidazione, atti di recupero) notificati entro il 30 settembre 2018 (o entro la data di entrata in vigore del decreto, a seconda di come sarà la stesura finale), non impugnati e ancora impugnabili potrebbero essere definiti mediante il pagamento, entro 30 giorni dal termine ultimo previsto per il ricorso, delle imposte accertate, con stralcio integrale delle sanzioni e degli interessi.
Allo stesso modo, anche le somme richieste mediante inviti al contraddittorio notificati entro il 30 settembre 2018 (o entro la data di entrata in vigore del decreto) potrebbero essere definiti mediante il pagamento, entro 30 giorni dalla predetta data, delle sole imposte, senza sanzioni e interessi.

Infine, (e questa forse è la novità più interessante) anche gli accertamenti con adesione sottoscritti entro il 30 settembre 2018 (o entro la data di entrata in vigore del decreto) potrebbero essere perfezionati mediante il pagamento, entro 20 giorni dalla relativa sottoscrizione, delle sole imposte rideterminate, senza sanzioni e interessi.

Definizione agevolata integrale dei Pvc
Come alternativa al ravvedimento operoso esperibile fino all’emissione dell’atto impositivo con sanzione ridotta ad 1/5, viene prevista una nuova possibilità di definire i Pvc notificati entro il 30 settembre 2018 (o entro la data di entrata in vigore del decreto), mediante la presentazione, entro il 31 maggio 2019, di una dichiarazione integrativa che riporti, per ciascun anno di imposta verificato e ancora accertabile, i maggiori imponibili contestati e il pagamento entro lo stesso termine delle sole imposte autoliquidate, senza sanzioni e interessi. Tutto questo anche qualora la dichiarazione originaria non sia stata mai presentata e a condizione che la definizione riguardi tutti i rilievi contenuti nel Pvc.

Definizione agevolata delle liti tributarie pendenti
Viene, inoltre, prevista una nuova definizione delle liti fiscali pendenti che, sotto certi aspetti, si rivela essere maggiormente vantaggiosa rispetto a quella che era stata introdotta dal Dl 50/2017. In particolare, dovrebbero essere definibili le liti tributarie in cui è parte l’agenzia delle Entrate, a condizione che il ricorso introduttivo sia stato notificato entro il 30 settembre 2018. La definizione riguarderà le liti pendenti in ogni grado del giudizio, incluso quello di Cassazione e anche in sede di rinvio, aventi ad oggetto atti impositivi con la consueta esclusione delle controversie riguardanti le risorse proprie tradizionali dell’Ue e dell’Iva all’importazione. I benefici della definizione agevolata saranno più cospicui laddove l’agenzia delle Entrate sia risultata soccombente in relazione all’ultima o unica pronuncia non cautelare resa. In caso di soccombenza delle Entrate, infatti, oltre al consueto stralcio di sanzioni e interessi da ritardata iscrizione a ruolo, si dovrebbe beneficiare anche di uno sconto sulle imposte. In particolare, se la soccombenza dell’agenzia delle Entrate è avvenuta in primo grado, per chiudere la partita si dovrebbe pagare soltanto il 50% delle imposte con stralcio di sanzioni e interessi, mentre se la soccombenza si è verificata in secondo grado si dovrebbe corrispondere il terzo delle imposte, sempre con susseguente stralcio di sanzioni e interessi. Nel caso, invece, di processo pendente in primo grado, o di ultima sentenza favorevole alle Entrate, come già previsto nella scorsa definizione delle liti, occorrerebbe pagare la totalità delle imposte, esclusi sanzioni e interessi. Qualora poi la lite riguardasse solo interessi di mora o sanzioni non collegate al tributo, occorrerebbe pagare il 15% delle somme se vi è stata soccombenza delle Entrate, il 40% negli altri casi.
Il termine per la presentazione della domanda dovrebbe scadere il prossimo 16 maggio 2019.

Il pagamento delle somme dovute
Nei casi di definizione degli atti del procedimento tributario e dei Pvc, i pagamenti delle imposte dovranno essere effettuati con versamenti in un’unica soluzione o rateali, in 5 rate trimestrali o 10 rate trimestrali, se le somme dovute superano i 50mila euro, senza possibilità di avvalersi della compensazione. In caso di errori sarà comunque possibile correggere i carenti versamenti mediante il ravvedimento.
Nel caso, invece, della definizione delle liti pendenti, il pagamento delle somme dovute potrà essere effettuato al massimo in 5 rate trimestrali, con possibilità di ravvedimento in caso di errori, ma è esclusa sempre la possibilità di compensazione. Inoltre, dagli importi dovuti si scomputerà quanto già versato per effetto della riscossione in pendenza di giudizio, anche se in caso di somme già versate in eccesso rispetto a quelle dovute non si darà luogo ad alcun tipo di rimborso.

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