Adempimenti

Parte il registro telematico per lo sport dilettantistico: le agevolazioni passano da qui

di Lorenzo Pegorin

Da ieri è possibile accedere al nuovo applicativo sul quale è attivo il Registro telematico nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche tenuto dal Coni. Strumento che il Comitato olimpico nazionale italiano ha istituito per confermare il «riconoscimento ai fini sportivi» alle associazioni/società sportive dilettantistiche, già affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva. La sua importanza è vitale sotto il profilo fiscale. L’iscrizione al registro è, infatti, il primo presupposto per consentire alle associazioni di fruire delle agevolazioni fiscali riconosciute allo sport dilettantistico; su tutte si ricordano quelle di cui alla legge 398/1991 e quelle stabilite dall’articolo 90 della legge 289/2002 (comprese le regole sulla presunzione assoluta per la deducibilità delle sponsorizzazioni).

Il nuovo registro

L’accesso al nuovo applicativo (https://rssd.coni.it/), la cui entrata in vigore risalirebbe già allo scorso 1° gennaio, è rimasto in stand by proprio per consentire la trasmigrazione (automatica) dal vecchio al nuovo sistema dei dati già presenti relativi alle associazioni/società iscritte prima d’ora. La nuova procedura, che, di fatto, recepisce le ultime norme adottate dal Coni con delibera del 18 luglio 2017, rafforza il ruolo istituzionale dell’ente quale unico organismo certificatore (articolo 7, comma 2, del Dl 136/2004), che può garantire che solo le associazioni e società che svolgono attività sportiva dilettantistica possano usufruire dei benefici fiscali e previdenziali riservati allo sport dal legislatore.

L’iscrizione automatica

Fra le maggiori novità introdotte si segnala la semplificazione delle procedure d’iscrizione che ora prevedono che siano direttamente gli organismi affilianti (delle varie discipline sportive), e non più la singola associazione in autonomia, ad effettuare l’iscrizione al Registro del Coni una volta conclusa la fase dell’affiliazione e del tesseramento.

Tale novità deve essere accolta con estremo favore se pensiamo che prima di oggi l’automatica iscrizione, contestuale all’affiliazione (o al rinnovo della stessa), spettava in alcuni casi, solo in virtù di specifiche convenzioni stipulate fra il Coni e i vari enti sportivi. Questo per il passato ha comportato che, alcune associazioni regolarmente affiliate e sistematicamente iscritte ai singoli campionati sportivi di categoria, ignari della necessità della doppia iscrizione, si sono viste ingiustamente disconoscere le agevolazioni fiscali spettanti per il mondo dilettantistico proprio per effetto della mancanza di questo ulteriore requisito formale, pur essendo nei fatti innegabile la loro natura di associazione sportiva dilettantistica.

Le funzionalità del registro

Per le associazioni sportive già iscritte non sarà necessario rinnovare l’iscrizione. Tuttavia va ricordato che, con la messa in esercizio del nuovo applicativo, tutte le utenze Coni attive fino a ieri non saranno più valide e, pertanto, il legale rappresentante di ogni singola associazione/società sportiva, dovrà provvedere ad accreditarsi alla nuova piattaforma per poter accedere alla propria area riservata, verificare le informazioni esistenti, stampare il certificato d’iscrizione ed eventualmente usufruire degli ulteriori servizi messi a disposizione dal registro (il facoltativo inserimento del rendiconto economico-finanziario, la possibilità di redigere e stampare le ricevute rilasciate agli associati/tesserati ecc.).

Le nuove «Ssdl»

Il nuovo registro telematico, in funzione da ieri, è il frutto dell’ultimo regolamento approvato dal Coni lo scorso 18 luglio 2017 (delibera n. 1.574). Regolamento che dovrà però essere già riaggiornato per fare spazio alle modifiche previste dalla legge di Bilancio 2018 con l’introduzione delle nuove società sportive dilettantistiche a scopo di lucro, le cui agevolazioni fiscali (in primis si ricorda la riduzione alla metà dell’aliquota Ires) sono subordinate, anche in questo caso, al preventivo riconoscimento sportivo rilasciato dal Comitato olimpico nazionale italiano.

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