«Passaggi» senza raddoppi di imposizione
Nei passaggi dal regime di competenza a quello di cassa e viceversa vanno evitati salti o duplicazioni di imposizione. Se un componente ha già concorso a formare reddito nel regime «di provenienza» non può assumere rilevanza negli anni successivi. Così i componenti per i quali varia il criterio di imputazione temporale e che non hanno concorso a formare il reddito rileveranno nei periodi successivi. Gli acconti concorreranno a formare il reddito nell’anno in cui si realizzano i presupposti di imputazione temporale. L’Agenzia raccomanda, nei passaggi da competenza a cassa, di mantenere evidenza extra-contabile delle componenti che non assumono rilevanza in quest’ultimo regime.