Pec, l’errore sulla persona non obbliga il legale
È nulla la
L’imputato, in via preliminare, ha lamentato l’omessa notifica del decreto di fissazione dell’udienza: il suo legale aveva ricevuto per posta elettronica due comunicazioni (come difensore e come domiciliatario) «concernenti la convocazione per la data in cui si è poi effettivamente celebrato il processo di appello» riguardanti però «tutt’altro giudizio a carico di altro individuo». Cioè, sebbene secondo la comunicazione la notifica riguardasse il processo dell’assistito, gli allegati si riferivano a estranei rappresentati da «difensori del tutto diversi». Per cui alla fine il giudizio si era svolto in assenza dell’imputato e con l’assistenza di un difensore di ufficio.
La Cassazione per prima cosa ha verificato la «correttezza» di quanto affermato dal ricorrente, controllando la documentazione. Cosa consentitale perché è sì «fattuale» ma riferita «alla regolarità del processo celebrato».
Poi ha affermato che sebbene la giurisprudenza dominante «vieti l’utilizzo della posta elettronica per le notificazioni laddove queste siano effettuate direttamente alla persona fisica dell’imputato» (non dunque quelle eseguite «mediante consegna al difensore del medesimo»), tuttavia nel caso in esame la «materialità dell’atto» portato a conoscenza dell’imputato, attraverso il difensore, «ha avuto un contenuto del tutto estraneo alle parti in giudizio, tale da non consentire loro di apprendere affatto le informazioni cui la notificazione era preordinata».
Né, prosegue la Cassazione, può ritenersi che la notificazione di un atto, «dall’ambiguo contenuto», seppure di «certa provenienza» e «natura giudiziaria», possa innescare in capo al ricevente «un onere di informazione in ordine al suo corretto contenuto» anche nel caso in cui la notifica «sia stata operata nei confronti di soggetto che professionalmente operi nell’ambito del processo».
Un tale onere, prosegue la decisione, sarebbe pretendibile solo se l’atto contenesse tutti gli «elementi essenziali». Ma non lo è un atto di citazione «erroneo» nella «indicazione della sentenza impugnata, del reato contestato, del locus o del tempus commissi delicti» o quando contenga «la citazione in giudizio di soggetti del tutto diversi dall’effettivo imputato». Per cui la notifica è stata ritenuta «radicalmente nulla», il giudizio «viziato in radice» e la sentenza annullata con restituzione degli atti al giudice d’appello che dovrà rinnovare la citazione.
La sentenza n.33304 /17 della Cassazione