Imposte

Per i beni nazionali l’iter si chiude con l’autofattura

di Matteo Balzanelli e Massimo Sirri

Quando i beni estratti dal deposito Iva sono di provenienza nazionale, nel senso che, all’atto della loro introduzione, non hanno formato oggetto né di un’operazione d’immissione in libera pratica, in caso di beni provenienti da paesi o territori extra Ue, né di un acquisto intracomunitario (situazioni che prevedono l’assolvimento dell’Iva in inversione contabile), occorre procedere al materiale versamento dell’imposta, senza possibilità di ricorrere alla compensazione orizzontale o verticale (risoluzione n. 55/E/2017).

Questo obbligo si collega alla possibilità prevista dal Dl n. 193/2016, in vigore dal primo aprile dello scorso anno, di eseguire cessioni di beni, esistenti nel territorio dello Stato, nei confronti di operatori nazionali (o con partita Iva italiana), senza pagamento dell’imposta ai sensi dell’articolo 50 bis, comma 4 lettera c) del Dl 331/93, a prescindere dalla natura dei beni ceduti, stante l’abrogazione della lettera d) del medesimo comma. Il pagamento del tributo va eseguito con F24 entro il 16 del mese successivo a quello dell’estrazione e la procedura si completa con emissione di autofattura da annotare, assieme ai dati della ricevuta di versamento, nel registro Iva degli acquisti al fine di esercitare il diritto di detrazione.

Aderendo strettamente alle indicazioni contenute nel sesto comma dell’articolo 50 bis Dl 331/93, la procedura sembra dunque prevedere che, al fine di procedere all’estrazione dei beni, l’operatore debba emettere apposita autofattura che sarà consegnata al gestore del deposito Iva unitamente alle somme necessarie al versamento dell’imposta. Entro il 16 del mese successivo a quello dell’estrazione, il gestore provvederà al pagamento di quanto dovuto, fornendo i dati della ricevuta (F24) all’operatore/estrattore che li registrerà sul registro Iva degli acquisti associandoli all’autofattura emessa.

Proprio tale modalità di esecuzione degli adempimenti impone di coordinare la tempistica per la detrazione dell’imposta con le indicazioni fornite dalle Entrate in relazione alla nuova formulazione degli articoli 19 e 25 del decreto Iva. Considerando che, come precisato dalla risoluzione n. 55/E/2017, l’esigibilità del tributo coincide con l’estrazione e che, a tale data, l’operatore dovrebbe anche essere in possesso dell’autofattura (avendone consegnato un esemplare al gestore), ovverossia del documento che legittima la detrazione, entrambi i requisiti (sostanziale e formale) individuati dalla circolare n. 1/E/2018 paiono rispettati, con la conseguenza che, ancorché l’imposta sia versata il 16 del mese successivo a quello dell’estrazione, la sua detrazione dovrebbe essere ammessa con riferimento al mese in cui i beni sono estratti dal deposito.

Dato che il termine per versare e quello per liquidare l’imposta detraibile (a favore di chi estrae) coincidono, potrebbe semmai essere opportuno sollecitare il gestore a fornire i dati del versamento entro tale data, così da concludere tempestivamente l’adempimento relativo alla registrazione annotando sul registro degli acquisti gli estremi della ricevuta di versamento.

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