Per i depositi necessaria l’autorizzazione
Stretta sui traders che, prima di utilizzare depositi di carburanti, a partire dal 30 agosto 2018 dovranno essere autorizzati ed indicare preventivamente la specifica tecnica del prodotto stoccato ed il relativo tempo di giacenza. Sono queste le maggiori novità introdotte dalla Legge di bilancio, declinate dal Dm Economia del 12 aprile scorso e illustrate ieri dalla nota 71725 dell’agenzia delle Dogane.
Il provvedimento passa in rassegna le modifiche normative intervenute in materia di carburanti, tutte in ottica rigidamente antifrode. La risposta del legislatore ai fenomeni evasivi registrati nel settore, a dicembre scorso, è stata infatti quadrupla: fatturazione elettronica obbligatoria, per i distributori di carburanti invio telematico dei corrispettivi, Iva con F24 in estrazione delle merci dal deposito fiscale e pre-autorizzazione ad operare per i traders.
Se per la fattura elettronica è ancora in discussione la partenza dal 1 luglio 2018 e si è in attesa di un decisivo provvedimento dell’Agenzia Entrate in materia di depositi fiscali, il regime dell’autorizzazione allo stoccaggio di prodotti energetici presso depositi di terzi è ormai una realtà, in vigore dal 30 agosto 2018. Di più, gli operatori posso attivarsi già dal 1° luglio per arrivare pronti al termine di decorrenza del nuovo regime.
In concreto, la disciplina normativa prossimamente in vigore sottopone a un particolare regime abilitativo i soggetti che, per commercializzare i prodotti energetici, si avvalgono di depositi di cui non risultano esercenti, siano essi depositi fiscali o destinatari registrati. Tuttavia, se per un deposito fiscale che intende stoccare carburanti presso un altro deposito fiscale è ora richiesta una specifica comunicazione, per i terzi che commercializzano prodotti petroliferi è ora necessaria una apposita autorizzazione che deve precedere l’inizio delle attività.
Una prima annotazione rilevante nella nota delle Dogane sta nella limitazione oggettiva della norma ai soli prodotti petroliferi, con esclusione, ad esempio, del gas naturale. Inoltre, sempre per quanto attiene l’identificazione dei prodotti, si richiede la puntuale individuazione dei relativi codici tecnici, gli stessi utilizzati per la loro circolazione, non limitandosi al loro generale richiamo per categoria o per voce doganale o codice di nomenclatura combinata. Questa, forse, è una rigidità del sistema che deve vincolarsi ad una categoria merceologica tecnica ben individuata.
Altra novità sta nella necessità di accompagnare l’istanza di autorizzazione da una dichiarazione di atto notorio ex Dpr 445/2000 sull’insussistenza di tutti i requisiti soggettivi ostativi al rilascio del via libera da parte dell’ufficio.
Ancora, il deposito ausiliario che riceverà i prodotti di terzi, dovrà fornire un apposito atto di assenso, anch’esso da produrre prima dell’inizio di qualsivoglia attività logistica e di stoccaggio. Anche qui le Dogane aggiungono la necessità che l’atto di assenso in questione reci anche il periodo temporale per il quale il medesimo è rilasciato, nonché l’individuazione concreta dei prodotti energetici stoccati per conto di un terzo. Non solo, i destinatari registrati dovranno indicare dove verranno custoditi i prodotti una volta che l’accisa sarà assolta.
Agenzia delle Dogane, nota 71725