Imposte

Per le frodi Iva prescrizione lunga se il fatto è grave

di Laura Ambrosi

Solo se è stata commessa una grave frode Iva si possono derogare gli ordinari termini di prescrizione. La Corte di Giustizia della Ue, infatti, ha fornito indicazioni che obbligano a una verifica del reato commesso nel suo complesso ai fini dell’eventuale gravità. Ad affermarlo è la Corte di cassazione, terza sezione penale, con la sentenza n. 12160 depositata ieri.

Ma partiamo dal caso. Il legale rappresentante di un circolo era condannato dal Tribunale per il reato di omessa dichiarazione relativamente ai periodi di imposta dal 2006 al 2010. La Corte di appello, pur confermando la sentenza, dichiarava estinto il reato solo per le imposte dirette per l’anno 2006 per prescrizione. L’imputato proponeva ricorso per Cassazione lamentando, tra i diversi motivi, che il giudice territoriale erroneamente non aveva dichiarato estinto anche l’anno 2007 sia per le imposte dirette sia per l’Iva, atteso che non trattandosi di frode di gravi dimensioni non poteva ritenersi applicabile la “prolungabilità” del termine di prescrizione secondo i principi affermati dalla Corte Ue.

La Cassazione ha ritenuto fondata l’eccezione. È stato precisato che con riferimento all’Iva va tenuto conto delle condotte fraudolenti che comportino, in concreto, l’evasione in misura “grave”. Solo in simili ipotesi la norma sulla prescrizione va disapplicata poiché in contrasto con gli obblighi comunitari. La Corte ha precisato che per “frode” va intesa qualsiasi azione intenzionale relativa all’utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o documenti falsi, inesatti o incompleti cui consegua la diminuzione illegittima di risorse del bilancio generale dell’Unione.

Nella specie, non sembravano esserci dubbi della frode, dato che il legale rappresentante aveva artificiosamente mascherato, dietro alla finalità sportiva-ricreativa del circolo, un’attività di somministrazione al pubblico e un locale per intrattenimento notturno. Tuttavia, secondo i principi della Corte di Giustizia, occorre anche la “gravità” della frode, ossia che sia suscettibile di ledere gli interessi finanziari dell’Unione europea. In tale contesto vanno incluse non solo le situazioni definite fraudolente dalla stessa norma penale, ma anche fatti per i quali, pur non essendo richiamato espressamente tale requisito, siano comunque diretti all’evasione Iva. Diversamente opinando, conseguirebbe un’irragionevole disparità di trattamento per condotte comunque finalizzate all’illecito, per il solo fatto che nel testo della norma non è espressamente richiamata la fraudolenza.

In assenza di più precise indicazioni della Corte di Giustizia, per l’individuazione della gravità della frode, hanno rilievo non solo l’entità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa, ma anche alla natura, alla specie, ai mezzi, all’oggetto, al tempo, al luogo e, più in generale, alle modalità dell’azione, nonché all’elemento soggettivo. Ne consegue che, ove non si sia in presenza di un danno già di rilevantissima entità (ad esempio milioni di euro di evasione), sono necessari, ai fini della gravità, ulteriori elementi. Nella specie, l’evasione Iva era di poco più di 140.000 euro quindi di soli 90.000 euro oltre la soglia prevista e non sussistendo condotte di spiccata capacità criminale o caratterizzate da particolare organizzazione di mezzi o persone, i giudici di legittimità non hanno ritenuto attuata una “frode grave” per la quale andassero derogati gli ordinari termini.

La sentenza n. 12160/2017 della Cassazione

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©