Imposte

Per l’accesso al forfettario il nodo delle partecipazioni societarie

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di Gian Paolo Tosoni

La partecipazione in una Srl può impedire l’accesso al regime forfettario per il socio di maggioranza, se l’attività svolta dallo stesso è riconducibile a quella della società. Si tratta della disposizione contenuta nell’articolo 1, comma 9 della legge 145/2018, che prevede la causa di esclusione per i soggetti che «controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività di impresa, arti o professioni».

L’incompatibilità con il regime forfettario da parte del socio scatta se sussistono entrambe le condizioni e cioè il controllo diretto o indiretto della società e lo svolgimento di una attività similare. Non esiste causa ostativa invece se l’aspirante forfettario è socio di una società cooperativa in cui è impossibile esercitare il controllo. L’incompatibilità si verifica ad esempio nel caso di una Srl che ha come oggetto sociale l’attività di ingegneria intesa come la predisposizione di progetti, qualora il socio di maggioranza con la propria partita Iva svolga attività di ingegnere. In questo caso il professionista, ancorché abbia realizzato nel 2018 un ammontare di compensi non superiore a 65.000 euro, non può applicare per la propria attività individuale il regime forfettario.

Per verificare il controllo diretto o indiretto, si deve ricorrere all’articolo 2359 del Codice civile. Il controllo c’è se il contribuente dispone della maggioranza assoluta dei voti esercitabili in assemblea. Oppure sussiste il controllo indiretto se il contribuente aspirante forfettario possiede il 51% di una società la quale a sua volta possiede il 51% della Srl che svolge l’attività simile alla sua. Il secondo comma dell’articolo 2359 precisa che si computano anche i voti spettanti a persona interposta. A nostro parere non è automatico considerare ad esempio un familiare come persona interposta; cioè a dire che se le quote della Srl fossero possedute dai familiari dell’aspirante forfettario, gli sarebbe inibito tale regime. Ciò perchè quando il legislatore ha voluto considerare il familiare come un soggetto interposto lo ha detto espressamente. In ordine alla attività si ritiene che l’incompatibilità sussista nel caso in cui l’attività esercitata dalla Srl rientri nella sfera professionale o commerciale del socio. Ma il regime solleva dei problemi anche per quanto riguarda le società di persone.

I paletti per le società di persone

La partecipazione, anche minoritaria, in una società di persone ostacola l’applicazione del forfait. Ma era così anche anche prima delle modifiche apportate dalla legge di Bilancio 2019. Si pone così il problema di stabilire se sia possibile cedere la partecipazione nel corso del 2019 potendo, quindi, applicare il regime forfettario già da questo anno.

Le Entrate hanno affrontato la questione con la circolare 10/E/2016 precisando che la causa di esclusione non opera se la partecipazione viene ceduta nel corso del periodo d’imposta nel quale si intende applicare il regime di favore; ciò in virtù del fatto che lo stesso soggetto non sarà titolare anche del reddito di partecipazione, che sarà imputato al titolare della medesima (acquirente) alla data di chiusura dell’esercizio.

Tuttavia, da affermazioni più recenti dell’Agenzia sarebbe emerso che la causa inibente debba cessare prima dell’inizio del periodo di imposta di applicazione del regime forfetario. Ne consegue che, secondo questa interpretazione, non potrebbe accedere al forfettario chi detiene ancora la partecipazione al 1° gennaio 2019 e intenda cederla nello stesso anno.

In realtà, rispetto alle quote in società di persone non è intervenuta alcuna modifica normativa. Quindi si ritiene ancora valida l’interpretazione della circolare 10/E/2016, in quanto la causa di esclusione ha lo scopo di evitare l’assoggettamento a due diversi regimi di tassazione di redditi appartenenti alla stessa categoria (d’impresa o di lavoro autonomo) conseguiti nello stesso periodo d'imposta; se la partecipazione viene ceduta prima della fine dell’anno, il reddito non concorre alla formazione del reddito in tale esercizio.

Inoltre, si ritiene che non dovrebbe ostacolare l’accesso al regime la partecipazione in società semplice, a patto che la società dichiari solo redditi fondiari. Lo dice la risoluzione 27/E/2011 con cui fu riconosciuta ai produttori agricoli che esercitano l’attività nei limiti posti dall’articolo 32 del Tuir la possibilità di avvalersi del regime di vantaggio con riguardo alle altre attività di impresa, arti e professioni svolte. La compatibilità dovrebbe sussistere anche in presenza di una società semplice di gestione immobiliare i cui redditi vengono dichiarati nel quadro B.

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