Imposte

Per l’Ace non rilevano gli apporti con restituzione

di Michele Brusaterra

L’Ace, che scompare sostanzialmente con il 2019, è applicabile dalle società cooperative agricole che non optano per la tassazione su base catastale. Come variazione in aumento rilevano esclusivamente i conferimenti in denaro senza obbligo di restituzione.

Prima di analizzare i recenti chiarimenti forniti dall’agenzia delle Entrate, è bene fin da subito evidenziare che la legge di bilancio per il 2019, al comma 1080 dell’articolo 1, abroga tale agevolazione che vedrà l’ultima applicazione per l’esercizio in corso al 31 dicembre 2018.

La legge di bilancio fa salva, però, la norma che consente il riporto in avanti dell’eccedenza Ace che non trova capienza nel reddito complessivo netto che viene prodotto nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2018.

Ciò premesso, attraverso la risposta all’interpello n. 87 del 27 novembre 2018, l’agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all’applicabilità dell’agevolazione Ace alle società cooperative agricole che determinano il reddito di impresa sulla base del regime analitico e, più precisamente, con riferimento al trattamento degli apporti derivanti dalla sottoscrizione di uno strumento finanziario di tipo partecipativo.

Le caratteristiche di tale strumento sono le seguenti: è un certificato rappresentativo di un determinato numero di azioni della durata di dodici anni, attribuisce il diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie con i medesimi limiti previsti per le azioni di sovvenzione, nonché il diritto di veto su tutte le delibere che hanno una diretta conseguenza sullo strumento finanziario partecipativo sia nelle assemblee ordinarie e straordinarie sia nel consiglio di amministrazione, attribuisce il diritto di nomina di un membro del consiglio di amministrazione e di un membro del collegio sindacale e il privilegio nel rimborso del capitale e dell’avviamento rispetto a tutti gli altri strumenti finanziari emessi o da emettere e la postergazione dell’utilizzo del conferimento di capitale del possessore dello strumento finanziario partecipativo in sede di copertura di eventuali perdite e obbligo di distribuzione di dividendi in presenza di utili.

Inoltre, nell’istanza di interpello, la società cooperativa agricola evidenzia che il conferimento derivante dalla sottoscrizione dello strumento finanziario partecipativo confluisce in una specifica sezione del patrimonio della società cooperativa agricola e che lo strumento finanziario partecipativo attribuisce al sottoscrittore la qualifica di "socio finanziatore".

Specificando che l’agevolazione può essere applicata alle società agricole che determinano il reddito su base analitica e non catastale, l’agenzia delle Entrate, analizzando la possibilità di considerare lo strumento finanziario partecipativo emesso dalla società cooperativa agricola per la quantificazione dell’incremento del capitale proprio che rileva ai fini della determinazione del rendimento nozionale dell’Ace, ha chiarito che rilevano come elementi positivi della variazione del capitale proprio i conferimenti in denaro versati dai soci e partecipanti, nonché quelli versati per acquisire tale qualificazione.

La disciplina Ace prevede, però, che, ai fini del calcolo dell’incremento di capitale proprio agevolabile, rilevano esclusivamente i conferimenti in denaro senza obbligo di restituzione.

Nel caso analizzato nell’interpello, lo strumento finanziario emesso dalla società cooperativa agricola ha una durata limitata, e pertanto irrilevante per la determinazione dell’agevolazione Ace.

Per ulteriori approfondimenti vai alla sezione «Circolari 24» del Quotidiano del Fisco

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