Imposte

Per le perdite fiscali delle start up compensi non tassabili ai fini Irap

di Emanuele Reich e Franco Vernassa

Il modello Sc 2018 è il primo in cui trova spazio l’istituto, introdotto dai commi 76-80 dell’articolo 1 della legge 232/2016, della cessione ai soci delle perdite fiscali generate dalle start up possedute per almeno il 20% da società quotate (o da società direttamente o indirettamente controllate da quotate). Questa previsione può rendere molto attraente l’istituto: attraverso la remunerazione delle perdite si può ridurre, se non evitare, la ricapitalizzazione della start up che può incorrere in perdite di esercizio, almeno per i primi anni.

Una società che inizia «una nuova attività produttiva», come definita dall’articolo 84 del Tuir, può cedere ai propri soci le perdite fiscali dei primi tre esercizi, a condizione che la società cessionaria detenga una percentuale del diritto di voto esercitabile nell’assemblea ordinaria e di partecipazione agli utili non inferiore al 20 per cento. La cessione deve riguardare l’intero ammontare delle perdite e avviene con le stesse modalità previste per la cessione dei crediti d’imposta di cui all’articolo 43-bis, Dpr 602/73.

È necessario che le azioni della cessionaria, o della società che controlla la società cessionaria, siano negoziate in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione di uno degli Stati membri dell’Ue e degli Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo con il quale l’Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni, e che la società cedente non svolga in via prevalente attività immobiliare.

Le perdite sono trasferibili se si verificano anche queste condizioni:

sussistenza di identità dell’esercizio sociale della società cedente start up e della società cessionaria quotata: a tal fine, si ritiene valgano i chiarimenti forniti per altri istituti. Rileva, quindi, il fatto che vi sia coincidenza di chiusura dell’esercizio, con la possibilità di modificare il termine per farlo coincidere;

sussistenza del requisito partecipativo del 20% al termine del periodo d’imposta in cui le perdite sono formate. Parrebbe che la cessione possa avvenire anche qualora il socio quotato sia subentrato in corso d’anno o sia diventato tale, ad esempio, nel secondo anno di vita della cedente;

perfezionamento della cessione entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.

È necessario che la cedente start up dia inizio a una nuova attività produttiva; pertanto, non sono cedibili le perdite realizzate da una società di nuova costituzione, qualora l’attività svolta sia la prosecuzione dell’attività svolta da un altro soggetto; questa circostanza si può verificare, ad esempio, quando la nuova società acquisti o riceva in conferimento un’azienda (o un ramo di azienda) già esistente. Non è richiesto che la cedente debba qualificarsi come start up innovativa, non essendovi alcuna previsione in tal senso.

Le perdite di un periodo d’imposta sono computate dalla cessionaria quotata (o da una sua controllata) in diminuzione del reddito complessivo dello stesso periodo d’imposta, e per la differenza nei successivi, entro il limite del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l’intero importo che trova capienza nel reddito imponibile. La società cessionaria è obbligata a remunerare la cedente start up del vantaggio fiscale ricevuto, determinato mediante applicazione, all’ammontare delle perdite acquisite, dell’aliquota Ires vigente di cui all’articolo 77 Tuir, relativa al periodo d’imposta in cui le perdite sono state conseguite dalla cedente, entro 30 giorni dal termine per il versamento del saldo relativo allo stesso periodo d’imposta. Non concorrono alla formazione dell’imponibile, in quanto escluse, le somme percepite o versate in contropartita dei vantaggi fiscali ricevuti o attribuiti. A tal fine, è consigliabile la redazione di un contratto con le modalità di pagamento.

Dal punto di vista contabile si ritiene che il compenso sia contabilizzato nella voce 20 (imposte) del conto economico, come già avviene per i proventi del consolidato fiscale, pertanto non risulta essere nemmeno assoggettato ad Irap, non essendo appostato in una voce rilevante nella determinazione del valore della produzione. In modo speculare, l’onere deve essere imputato nella stessa voce 20, e non è deducibile ai fini Irap. La società cedente start up non può optare per i regimi di trasparenza e consolidato nazionale o mondiale, di cui agli articoli 115, 117 e 130 del Tuir, in relazione ai periodi d’imposta nei quali ha conseguito le perdite fiscali cedute. Viceversa, la cessionaria può optare per la partecipazione al consolidato fiscale, ovvero per la trasparenza.

Per quanto riguarda la decorrenza, in assenza di specificazioni, il nuovo istituto è entrato in vigore dal 1° gennaio 2017. Stanti le sue caratteristiche molto flessibili, parrebbe possibile che vi possano accedere anche società cedenti, con le necessarie caratteristiche, già esistenti a tale data. Vale a dire che sarebbe possibile una cessione di perdite di una società costituita nel 2016, e che quindi nel 2017 si trovava nel secondo anno di nuova attività.

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